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| IDG940601113 | |
| 94.06.01113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fiori Loredana
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| Il contratto di formazione e lavoro: continua l' elaborazione della
giurisprudenza
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| Nota a Cass. sez. lav. 9 novembre 1992, n. 12066
Pret. Frosinone sez. Alatri 20 ottobre 1992
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag.
337-350
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D771; D74; D734; D7446
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| La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, sembra confermare il
proprio precedente orientamento che individua nel contratto di
formazione e lavoro una figura contrattuale autonoma o speciale. Da
questa impostazione consegue che gli eventi previsti dall' art. 2110
c.c. rilevano non solo nel senso che determinano la sospensione del
rapporto, ma anche in quello della sua proroga per un periodo pari
alla durata della sospensione, in funzione del conseguimento, sia
pure ritardato, della formazione. La sentenza pretorile in epigrafe,
inquadrando il contratto di formazione e lavoro come una specifica
ipotesi di contratto a termine, afferma la necessita' della forma
scritta. L' intervenuta sottoscrizione in data successiva a quella
dell' effettivo inizio del rapporto espone il contratto medesimo alla
"sanzione" di cui all' art. 3 l. 863/1984, della sua conversione in
contratto a tempo indeterminato fin dall' origine. Le due sentenze
consentono all' A. di formulare alcune riflessioni sul contratto di
formazione e lavoro con particolare riferimento alle questioni
affrontate dalle sentenze in rassegna, anche attraverso un' ampia
panoramica dottrinale e giurisprudenziale.
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| art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230
art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726
l. 19 dicembre 1984, n. 863
art. 2110 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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