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208782
IDG940601113
94.06.01113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiori Loredana
Il contratto di formazione e lavoro: continua l' elaborazione della giurisprudenza
Nota a Cass. sez. lav. 9 novembre 1992, n. 12066 Pret. Frosinone sez. Alatri 20 ottobre 1992
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 337-350
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D74; D734; D7446
La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, sembra confermare il proprio precedente orientamento che individua nel contratto di formazione e lavoro una figura contrattuale autonoma o speciale. Da questa impostazione consegue che gli eventi previsti dall' art. 2110 c.c. rilevano non solo nel senso che determinano la sospensione del rapporto, ma anche in quello della sua proroga per un periodo pari alla durata della sospensione, in funzione del conseguimento, sia pure ritardato, della formazione. La sentenza pretorile in epigrafe, inquadrando il contratto di formazione e lavoro come una specifica ipotesi di contratto a termine, afferma la necessita' della forma scritta. L' intervenuta sottoscrizione in data successiva a quella dell' effettivo inizio del rapporto espone il contratto medesimo alla "sanzione" di cui all' art. 3 l. 863/1984, della sua conversione in contratto a tempo indeterminato fin dall' origine. Le due sentenze consentono all' A. di formulare alcune riflessioni sul contratto di formazione e lavoro con particolare riferimento alle questioni affrontate dalle sentenze in rassegna, anche attraverso un' ampia panoramica dottrinale e giurisprudenziale.
art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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