Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


208792
IDG940601123
94.06.01123 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Burragato Guglielmo
Recesso unilaterale dal contratto collettivo e principio di buona fed
Nota a Cass. sez. lav. 16 aprile 1993, n. 4507
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 684-689
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D712; D7441
Con la sentenza annotata la Cassazione, affrontando il tema del recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato, ne afferma la libera disdettabilita' "ad nutum" dei contraenti, pur in mancanza di espressa previsione convenzionale. L' A. richiama le divergenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali sulla questione. Nella seconda parte della sentenza la Suprema Corte aderisce all' opinione secondo la quale rientrerebbe tra le generali facolta' organizzative datoriali anche quella di modificare unilateralmente la collocazione dell' orario di lavoro nell' ambito della giornata, salva la sussistenza di difformi accordi tra le parti che valgono a conferire carattere "rigido" ad una certa articolazione dell' orario. Anche a questo riguardo l' A. richiama le posizioni giurisprudenziali e dottrinali.
art. 1375 c.c. art. 2071 c.c. art. 2074 c.c. art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati