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208794
IDG940601125
94.06.01125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vallebona Antonio
Eccezioni di inadempimento e contratto di lavoro
Nota a Cass. sez. lav. 23 dicembre 1992, n. 13620
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 698-700
D712; D306130
Secondo la sentenza annotata, il principio "inadimplenti non est adimplendum" opera anche con riguardo ad inadempienze inerenti a convenzioni diverse, purche' riferibili al medesimo rapporto. Pertanto deve ritenersi legittimo il rifiuto opposto dalla rappresentanza sindacale aziendale a collaborare col datore per definire modalita' di applicazione dell' orario flessibile, in relazione ad un precedente inadempimento del datore stesso riguardante il pagamento di una parte dell' indennita' di contingenza dovuta ai lavoratori dell' azienda. Si trattava, secondo la Cassazione, di prestazioni a cui ciascuna delle parti si era impegnata rispettivamente con riguardo allo stesso contratto di lavoro. L' A. analizza l' art. 1460 c.c. e ritiene che la sentenza, oltre ad avere erroneamente collegato prestazioni relative a rapporti diversi, ha anche ignorato il problema essenziale dell' equivalenza delle prestazioni
art. 1460 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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