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| IDG940601125 | |
| 94.06.01125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vallebona Antonio
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| Eccezioni di inadempimento e contratto di lavoro
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| Nota a Cass. sez. lav. 23 dicembre 1992, n. 13620
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 698-700
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| D712; D306130
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| Secondo la sentenza annotata, il principio "inadimplenti non est
adimplendum" opera anche con riguardo ad inadempienze inerenti a
convenzioni diverse, purche' riferibili al medesimo rapporto.
Pertanto deve ritenersi legittimo il rifiuto opposto dalla
rappresentanza sindacale aziendale a collaborare col datore per
definire modalita' di applicazione dell' orario flessibile, in
relazione ad un precedente inadempimento del datore stesso
riguardante il pagamento di una parte dell' indennita' di contingenza
dovuta ai lavoratori dell' azienda. Si trattava, secondo la
Cassazione, di prestazioni a cui ciascuna delle parti si era
impegnata rispettivamente con riguardo allo stesso contratto di
lavoro. L' A. analizza l' art. 1460 c.c. e ritiene che la sentenza,
oltre ad avere erroneamente collegato prestazioni relative a rapporti
diversi, ha anche ignorato il problema essenziale dell' equivalenza
delle prestazioni
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| art. 1460 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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