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| IDG940601127 | |
| 94.06.01127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Del Conte Maurizio
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| Controversia sull' accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992.
Questioni di competenza, di legittimazione e di merito
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| Nota a ord. Pret. Verona sez. Soave 6 febbraio 1993
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 716-729
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44022; D4192; D762; D712
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| Il Pretore, dovendo decidere sulla propria competenza in relazione ad
una procedura ex art. 700 c.p.c., promossa dal datore di lavoro nei
confronti del consiglio di fabbrica, volta ad inibire la
proclamazione e l' attuazione di nuovi scioperi (in asserita
violazione dell' accordo fra Governo e parti sociali del 31 luglio
1992), ha motivato il rigetto dell' eccezione processuale sulla base
del fatto che "la composizione delle controversie aventi ad oggetto
l' esercizio dell' attivita' e della liberta' sindacale e'
statutariamente riservata al Pretore in funzione di giudice del
lavoro". Con l' avverbio "statutariamente" il Pretore ha
evidentemente inteso fare riferimento all' art. 28 l. 300/1970. L' A.
approfondisce il problema, attraverso riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali attinenti all' esistenza o meno della competenza
del Pretore, giudice del lavoro, su tutte le controversie di lavoro,
siano individuali o collettive, quale che sia il significato da
attribuire a queste ultime. Viene esaminato anche il merito della
decisione che afferma la legittimita' dello sciopero, non potendosi
attribuire al protocollo del 31 luglio 1992 valore immediato
precettivo nella parte in cui prevede che non vengano aperte vertenze
aziendali nel prossimo futuro.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 700 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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