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208796
IDG940601127
94.06.01127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Conte Maurizio
Controversia sull' accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992. Questioni di competenza, di legittimazione e di merito
Nota a ord. Pret. Verona sez. Soave 6 febbraio 1993
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 716-729
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D4192; D762; D712
Il Pretore, dovendo decidere sulla propria competenza in relazione ad una procedura ex art. 700 c.p.c., promossa dal datore di lavoro nei confronti del consiglio di fabbrica, volta ad inibire la proclamazione e l' attuazione di nuovi scioperi (in asserita violazione dell' accordo fra Governo e parti sociali del 31 luglio 1992), ha motivato il rigetto dell' eccezione processuale sulla base del fatto che "la composizione delle controversie aventi ad oggetto l' esercizio dell' attivita' e della liberta' sindacale e' statutariamente riservata al Pretore in funzione di giudice del lavoro". Con l' avverbio "statutariamente" il Pretore ha evidentemente inteso fare riferimento all' art. 28 l. 300/1970. L' A. approfondisce il problema, attraverso riferimenti dottrinali e giurisprudenziali attinenti all' esistenza o meno della competenza del Pretore, giudice del lavoro, su tutte le controversie di lavoro, siano individuali o collettive, quale che sia il significato da attribuire a queste ultime. Viene esaminato anche il merito della decisione che afferma la legittimita' dello sciopero, non potendosi attribuire al protocollo del 31 luglio 1992 valore immediato precettivo nella parte in cui prevede che non vengano aperte vertenze aziendali nel prossimo futuro.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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