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208797
IDG940601128
94.06.01128 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scarpelli Franco
Obbligo di trattare, parte obbligatoria del contratto collettivo e adesione al contratto stesso di un sindacato non stipulante
Nota a decr. Pret. Asti 13 ottobre 1992
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 730-732
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D712; D762
In confronto "dialettico" con la precedente giurisprudenza che esclude la configurabilita' di obblighi a trattare o di un principio di parita' tra organizzazioni sindacali, la sentenza ravvisa comportamento antisindacale, nel caso di specie, nel fatto che l' imprenditore si era dichiarato disponibile alla trattativa con la rappresentanza sindacale aziendale SILT, rifiutando invece di trattare con la struttura esterna dello stesso sindacato. L' A. evidenzia la parte del decreto laddove afferma la vincolativita' per l' imprenditore delle regole sul sistema contrattuale, poste dal contratto collettivo nazionale, anche nei confronti dell' organizzazione sindacale diversa da quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale lavoro e che vi abbia successivamente aderito implicitamente o esplicitamente.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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