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208805
IDG940601136
94.06.01136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianconcini Tiziano
Sulla malattia sopravvenuta durante le ferie "aggiuntive"
Nota a Cass. sez. lav. 5 marzo 1993, n. 2704 Pret. Ascoli Piceno 20 aprile 1993
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 808-811
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7445; D7023
Secondo la sentenza pretorile e' nulla la clausola del contratto collettivo che subordina l' effetto sospensivo delle ferie al ricovero ospedaliero. La sentenza della Cassazione conferma, dovendosi ritenere che ogni malattia produce la sospensione delle ferie, essendo irrilevante l' eventuale ricovero ospedaliero, a condizione dell' adempimento da parte del lavoratore degli obblighi di certificazione e comunicazione. Secondo il Pretore, "tuttavia se la malattia sopraggiunge durante il godimento delle ferie aggiuntive (nella specie, concesse a titolo di incentivazione della contrattazione decentrata), non si ha effetto interruttivo, in quanto le esigenze di ristoro psico-fisico del lavoratore sono da ritenersi garantite dal periodo ordinario di ferie previsto dal contratto collettivo". L' A. commenta le decisioni attraverso richiami giurisprudenziali e dottrinali.
art. 2 l. 29 febbraio 1980, n. 33 art. 2109 c.c. art. 2110 c.c. C. Cost., 30 dicembre 1987, n. 616
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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