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208806
IDG940601137
94.06.01137 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Failla Luca
Per la variazione dell' orario di lavoro non basta l' accordo aziendale
Nota a Pret. Milano 20 maggio 1992
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 816-819
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7441
Con la sentenza annotata, il Pretore ha dichiarato l' illegittimita' della variazione dell' orario di lavoro disposta da un accordo aziendale modificativo dei turni dei lavoratori a tempo pieno, per non aver considerato il diritto del lavoratore di far valere le proprie particolari esigenze personali, nel caso di specie, la possibilita' concreta ed oggettiva da parte di un dipendente di rispettare l' orario di inizio della prestazione alle ore 6, stante la totale assenza di autonomi mezzi di locomozione a sua disposizione, nonche' di adeguati mezzi pubblici di collegamento tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro. La sentenza consente all' A. di approfondire la tematica della modificazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e dei limiti ad essa inerenti. L' A. avverte che la sentenza e' stata integralmente riformata dal Tribunale con sentenza depositata quando ormai la presente nota era gia' in stampa.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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