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| IDG940601139 | |
| 94.06.01139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonardi Olivia
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| Sui limiti del controllo giudiziale sulla scelta dei lavoratori da
collocare in cassa integrazione
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| Nota a Pret. Milano 3 novembre 1992
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 825-831
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7044
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| La sentenza in epigrafe, che l' A. commenta attraverso un' ampia
panoramica di dottrina e giurisprudenza, riguarda un ricorso di
lavoratori, collocati in cassa integrazione, che ritenevano
discriminatoria, per motivi sindacali e di salute, e contraria a
correttezza e buona fede, la scelta dei cassaintegrandi. Lamentavano,
altresi', la mancata adozione, nella scelta stessa, dei criteri
previsti per i licenziamenti collettivi dall' art. 5 l. 223/1991. La
sentenza afferma che i criteri di cui all' art. 5 cit. per i
licenziamenti collettivi non sono applicabili alla scelta dei
cassaintegrandi; che i limiti posti al datore di lavoro, per quanto
riguarda i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, consistono
soltanto nel divieto di discriminazione e nel principio di buona
fede; che l' appartenenza del lavoratore alla rappresentanza
sindacale aziendale, di per se' non dimostra il carattere
discriminatorio della scelta; che e' contraria al principio di buona
fede la scelta di sospendere il lavoratore a causa della sua
debolezza fisica.
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| art. 5 l. 23 luglio 1991, n. 223
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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