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208808
IDG940601139
94.06.01139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonardi Olivia
Sui limiti del controllo giudiziale sulla scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione
Nota a Pret. Milano 3 novembre 1992
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 825-831
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
La sentenza in epigrafe, che l' A. commenta attraverso un' ampia panoramica di dottrina e giurisprudenza, riguarda un ricorso di lavoratori, collocati in cassa integrazione, che ritenevano discriminatoria, per motivi sindacali e di salute, e contraria a correttezza e buona fede, la scelta dei cassaintegrandi. Lamentavano, altresi', la mancata adozione, nella scelta stessa, dei criteri previsti per i licenziamenti collettivi dall' art. 5 l. 223/1991. La sentenza afferma che i criteri di cui all' art. 5 cit. per i licenziamenti collettivi non sono applicabili alla scelta dei cassaintegrandi; che i limiti posti al datore di lavoro, per quanto riguarda i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, consistono soltanto nel divieto di discriminazione e nel principio di buona fede; che l' appartenenza del lavoratore alla rappresentanza sindacale aziendale, di per se' non dimostra il carattere discriminatorio della scelta; che e' contraria al principio di buona fede la scelta di sospendere il lavoratore a causa della sua debolezza fisica.
art. 5 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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