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| IDG940601140 | |
| 94.06.01140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pinto Gian Luca
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| Subingresso in appalto di servizio di pulizia e trasferimento d'
azienda: una svolta giurisprudenziale?
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 834-836
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31160; D74
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| Nel settore dei servizi, numerosi accordi sindacali obbligano l'
impresa appaltatrice subentrante ad assumere i lavoratori licenziati
dal precedente appaltatore. Interpretando l' accordo sindacale
integrativo di cui alla causa, con particolare riferimento alla
locuzione "cessione dell' appalto", sia il Pretore che il Tribunale
avevano rigettato la domanda di riassunzione di due lavoratrici
licenziate dall' impresa appaltatrice cessata. La Cassazione, invece,
ha respinto l' interpretazione esasperatamente letterale dei giudici
di merito, ritenendo che "cessione dell' appalto" deve intendersi non
nel senso di cessione del contratto di appalto, bensi' nel senso di
successione di un' impresa ad un' altra, nella quale e' configurabile
l' ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell' art. 2112 c.c.,
anche in assenza di cessione in tutto o in parte, nella sua identita'
obiettiva, del complesso di beni e strumenti inerenti a detta
attivita'. L' A. condivide questa interpretazione logica dell'
accordo ispirato alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
approfondisce la nozione di trasferimento di azienda proposta dalla
Cassazione, che appare diversa da quella consolidata in dottrina e
giurisprudenza, in conformita' alle decisioni della Corte di
Giustizia.
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| art. 2112 c.c.
art. 1 acc. 6 luglio 1982 (imprese esercenti servizi di pulizia di
Roma)
CGCE 18 marzo 1986 (causa C-24/85)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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