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208809
IDG940601140
94.06.01140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinto Gian Luca
Subingresso in appalto di servizio di pulizia e trasferimento d' azienda: una svolta giurisprudenziale?
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 834-836
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31160; D74
Nel settore dei servizi, numerosi accordi sindacali obbligano l' impresa appaltatrice subentrante ad assumere i lavoratori licenziati dal precedente appaltatore. Interpretando l' accordo sindacale integrativo di cui alla causa, con particolare riferimento alla locuzione "cessione dell' appalto", sia il Pretore che il Tribunale avevano rigettato la domanda di riassunzione di due lavoratrici licenziate dall' impresa appaltatrice cessata. La Cassazione, invece, ha respinto l' interpretazione esasperatamente letterale dei giudici di merito, ritenendo che "cessione dell' appalto" deve intendersi non nel senso di cessione del contratto di appalto, bensi' nel senso di successione di un' impresa ad un' altra, nella quale e' configurabile l' ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell' art. 2112 c.c., anche in assenza di cessione in tutto o in parte, nella sua identita' obiettiva, del complesso di beni e strumenti inerenti a detta attivita'. L' A. condivide questa interpretazione logica dell' accordo ispirato alla salvaguardia dei livelli occupazionali; approfondisce la nozione di trasferimento di azienda proposta dalla Cassazione, che appare diversa da quella consolidata in dottrina e giurisprudenza, in conformita' alle decisioni della Corte di Giustizia.
art. 2112 c.c. art. 1 acc. 6 luglio 1982 (imprese esercenti servizi di pulizia di Roma) CGCE 18 marzo 1986 (causa C-24/85)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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