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208810
IDG940601141
94.06.01141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Liebman Stefano
Trasferimento d' azienda e responsabilita' dell' acquirente nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa
Nota a Cass. sez. lav. 27 novembre 1992, n. 12665
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 840-845
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31160; D74493
La vicenda affrontata dalla sentenza in epigrafe riguarda l' individuazione delle condizioni che determinano il sorgere di una responsabilita' dell' acquirente dell' azienda per i debiti retributivi pregressi. Collocabile temporalmente nella prima meta' degli anni '80, alla vicenda e' stata applicata la disciplina dettata dal vecchio testo dell' art. 2112 c.c. Secondo la sentenza, quindi, sussiste un' obbligazione solidale fra l' alienante e l' acquirente "sempre che al momento di subentrare nella titolarita' dell' azienda, egli fosse nelle condizioni di conoscere il persistere di una non soddisfatta obbligazione a carico del precedente datore di lavoro". A seguito delle modifiche introdotte dall' art. 47 l. 428/1990, conformemente alle indicazioni della Direttiva CEE 77/187, l' A. si propone di accertare se le modifiche letterali apportate al testo dell' art. 2112 c.c. comportino anche un cambiamento di disciplina dell' istituto, con particolare riferimento ad una ipotesi di ampliamento o, all' opposto, di sostanziale restringimento dei margini di responsabilita' del nuovo titolare dei rapporti di impresa
art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428 art. 2112 c.c. Dir. CEE 77/187
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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