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208811
IDG940601142
94.06.01142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fossati Carlo
Controllo di logicita' della motivazione o terzo giudizio di merito?
Nota a Cass. sez. lav. 28 ottobre 1992, n. 11700
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 846-848
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702; D42215
Il Tribunale, giudicando sulla validita' di alcuni licenziamenti per giusta causa, aveva ritenuto di dover discriminare, nell' ambito dei partecipanti ad una manifestazione definita "certamente violenta ed intimidatoria", tale da concretizzare "una sorta di illegalita' di gruppo evidentemente non ammissibile", tra la posizione di alcuni lavoratori e quella di altri. Il licenziamento per giusta causa era stato pertanto ritenuto, dal giudice di merito, una sanzione sproporzionata per la condotta tenuta da alcuni lavoratori per i quali sarebbe stata sufficiente "la comminazione di una sanzione conservativa". La Cassazione ha cassato il rinvio, ritenendo insufficiente e contraddittoria la motivazione, ma sovrapponendo, di fatto, sostiene criticamente l' A., il proprio giudizio a quello del Tribunale e interferendo con la valutazione da questo compiuta in ordine alla gravita' delle mancanze dei singoli lavoratori e alla loro idoneita' ad integrare una giusta causa di licenziamento. La pronuncia in epigrafe, inoltre, conferma l' orientamento secondo il quale "il potere di recesso del datore di lavoro e' correttamente esercitato anche in mancanza dell' affissione del codice disciplinare, quando riferito a violazioni di norme penali o regole fondamentali".
art. 1 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 7 comma 1 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2119 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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