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| IDG940601142 | |
| 94.06.01142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fossati Carlo
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| Controllo di logicita' della motivazione o terzo giudizio di merito?
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| Nota a Cass. sez. lav. 28 ottobre 1992, n. 11700
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 846-848
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74702; D42215
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| Il Tribunale, giudicando sulla validita' di alcuni licenziamenti per
giusta causa, aveva ritenuto di dover discriminare, nell' ambito dei
partecipanti ad una manifestazione definita "certamente violenta ed
intimidatoria", tale da concretizzare "una sorta di illegalita' di
gruppo evidentemente non ammissibile", tra la posizione di alcuni
lavoratori e quella di altri. Il licenziamento per giusta causa era
stato pertanto ritenuto, dal giudice di merito, una sanzione
sproporzionata per la condotta tenuta da alcuni lavoratori per i
quali sarebbe stata sufficiente "la comminazione di una sanzione
conservativa". La Cassazione ha cassato il rinvio, ritenendo
insufficiente e contraddittoria la motivazione, ma sovrapponendo, di
fatto, sostiene criticamente l' A., il proprio giudizio a quello del
Tribunale e interferendo con la valutazione da questo compiuta in
ordine alla gravita' delle mancanze dei singoli lavoratori e alla
loro idoneita' ad integrare una giusta causa di licenziamento. La
pronuncia in epigrafe, inoltre, conferma l' orientamento secondo il
quale "il potere di recesso del datore di lavoro e' correttamente
esercitato anche in mancanza dell' affissione del codice
disciplinare, quando riferito a violazioni di norme penali o regole
fondamentali".
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| art. 1 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 7 comma 1 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2119 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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