Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


208812
IDG940601143
94.06.01143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzoferrato Alberto
Volubilita' della giurisprudenza superiore dinanzi al termine dilatorio per l' adozione del licenziamento disciplinare
Nota a Cass. sez. lav. 27 gennaio 1993, n. 1000
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 853-857
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
Secondo la sentenza annotata "deve ritenersi immediatamente applicabile al licenziamento disciplinare, indipendentemente dalla presenza di espressi rinvii da parte della contrattazione collettiva, anche il quinto comma dell' art. 7 l. 300/70". L' A. prende occasione da questa pronuncia per rilevare come la giurisprudenza di legittimita' abbia dato luogo nell' ultimo decennio ad un' alternanza di decisioni contrarie e favorevoli all' estensione dell' applicabilita' dell' art. 7 comma 5 l. 300/1970 nell' ambito dei licenziamenti disciplinari. Viene esaminata anche la questione della natura e della funzione del termine dilatorio fra contestazione degli addebiti ed esercizio del potere disciplinare. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la coincidenza dell' ultimo dei cinque giorni dalla contestazione scritta con un giorno festivo sia irrilevante, potendo il lavoratore far valere le sue difese in sede giudiziale.
art. 7 comma 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati