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| IDG940601143 | |
| 94.06.01143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pizzoferrato Alberto
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| Volubilita' della giurisprudenza superiore dinanzi al termine
dilatorio per l' adozione del licenziamento disciplinare
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| Nota a Cass. sez. lav. 27 gennaio 1993, n. 1000
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 853-857
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74702
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| Secondo la sentenza annotata "deve ritenersi immediatamente
applicabile al licenziamento disciplinare, indipendentemente dalla
presenza di espressi rinvii da parte della contrattazione collettiva,
anche il quinto comma dell' art. 7 l. 300/70". L' A. prende occasione
da questa pronuncia per rilevare come la giurisprudenza di
legittimita' abbia dato luogo nell' ultimo decennio ad un' alternanza
di decisioni contrarie e favorevoli all' estensione dell'
applicabilita' dell' art. 7 comma 5 l. 300/1970 nell' ambito dei
licenziamenti disciplinari. Viene esaminata anche la questione della
natura e della funzione del termine dilatorio fra contestazione degli
addebiti ed esercizio del potere disciplinare. In particolare, la
Cassazione ha ritenuto che la coincidenza dell' ultimo dei cinque
giorni dalla contestazione scritta con un giorno festivo sia
irrilevante, potendo il lavoratore far valere le sue difese in sede
giudiziale.
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| art. 7 comma 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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