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| IDG940601145 | |
| 94.06.01145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Topo Adriana
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| Unitarieta' o complessita' del regime sanzionatorio del licenziamento
nullo: il licenziamento della lavoratrice madre
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| Nota a Pret. Roma 23 marzo 1993
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 866-872
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74704; D74705
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| Secondo la sentenza in epigrafe "il termine di 60 giorni fissato
dall' art. 6 l. 604/66 per l' impugnazione del licenziamento non e'
applicabile all' ipotesi di licenziamento intimato in violazione
dell' art. 2 l. 1204/71. La mancata presentazione, entro il termine
di 90 giorni dal licenziamento, della certificazione attestante lo
stato di gravidanza, preclude il ripristino del rapporto, ma non
priva la lavoratrice del diritto di ottenere il risarcimento del
danno". Circa la nullita' del licenziamento della donna in gravidanza
e in puerperio, nei casi diversi da quelli consentiti dalla legge
stessa, tale affermazione e' in linea di continuita' con l'
interpretazione della Corte Costituzionale. La nota si incentra su
altre due questioni affrontate: la non applicazione del termine di
decadenza di 60 giorni per l' impugnazione del licenziamento in
periodo di tutela della lavoratrice madre; la possibilita' di
ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del licenziamento
illegittimo, nonostante la tardiva presentazione del certificato
medico. Sulla prima questione l' A. mostra di condividere la
decisione. Sulla seconda solleva qualche perplessita'. In assenza di
colpevolezza da parte del datore che ignori lo stato di gravidanza,
la tardiva impugnazione non dovrebbe attribuire alcun diritto
risarcitorio alla lavoratrice.
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| art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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