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208814
IDG940601145
94.06.01145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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Unitarieta' o complessita' del regime sanzionatorio del licenziamento nullo: il licenziamento della lavoratrice madre
Nota a Pret. Roma 23 marzo 1993
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 866-872
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74704; D74705
Secondo la sentenza in epigrafe "il termine di 60 giorni fissato dall' art. 6 l. 604/66 per l' impugnazione del licenziamento non e' applicabile all' ipotesi di licenziamento intimato in violazione dell' art. 2 l. 1204/71. La mancata presentazione, entro il termine di 90 giorni dal licenziamento, della certificazione attestante lo stato di gravidanza, preclude il ripristino del rapporto, ma non priva la lavoratrice del diritto di ottenere il risarcimento del danno". Circa la nullita' del licenziamento della donna in gravidanza e in puerperio, nei casi diversi da quelli consentiti dalla legge stessa, tale affermazione e' in linea di continuita' con l' interpretazione della Corte Costituzionale. La nota si incentra su altre due questioni affrontate: la non applicazione del termine di decadenza di 60 giorni per l' impugnazione del licenziamento in periodo di tutela della lavoratrice madre; la possibilita' di ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del licenziamento illegittimo, nonostante la tardiva presentazione del certificato medico. Sulla prima questione l' A. mostra di condividere la decisione. Sulla seconda solleva qualche perplessita'. In assenza di colpevolezza da parte del datore che ignori lo stato di gravidanza, la tardiva impugnazione non dovrebbe attribuire alcun diritto risarcitorio alla lavoratrice.
art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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