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| IDG940701181 | |
| 94.07.01181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrucci Nicoletta
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| Prelazione agraria
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| Nota a Cass. sez. III civ. 19 febbraio 1993, n. 2028
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| Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 262-266
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91612; D91613
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| La sentenza in epigrafe attiene alle modalita' di esercizio da parte
del proprietario coltivatore diretto confinante del diritto di
riscatto nell' ipotesi in cui quest' ultimo abbia ad oggetto un fondo
facente parte di un piu' vasto complesso di beni immobili alienato
nel suo insieme dietro corrispettivo di un prezzo globale, senza che
nel contratto di compravendita sia indicato, o da esso si possa
comunque dedurre, il prezzo relativo al fondo da riscattare. La
Cassazione ha escluso che possa configurarsi a carico del retraente
l' obbligo di accompagnare la sua manifestazione di volonta' relativa
all' esercizio del diritto di riscatto con l' offerta del prezzo di
vendita del bene e di conseguenza ha negato una eventuale decadenza
da tale diritto per mancata offerta del prezzo. La specificazione del
prezzo, alla luce della l. 590/1965, si prospetta come un obbligo che
grava sul proprietario venditore ed e' da escludere un eventuale
onere a carico del retraente di individuare quale parte del prezzo
complessivo sia attribuibile al fondo in ordine al quale egli
esercita il diritto di riscatto. L' A. segnala giurisprudenza e
dottrina riguardo a varie questioni: alla c.d. decadenza dal diritto
di retratto per mancato pagamento del prezzo e a questioni legate
alle modalita' di pagamento del prezzo nell' ipotesi di esercizio del
diritto di retratto; relativamente all' individuazione dell' oggetto
del diritto di prelazione e di quello di retratto che spetta al
proprietario coltivatore diretto confinante nell' ipotesi di vendita
congiunta di piu' appezzamenti di terreno.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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