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208850
IDG940701181
94.07.01181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Prelazione agraria
Nota a Cass. sez. III civ. 19 febbraio 1993, n. 2028
Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 262-266
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612; D91613
La sentenza in epigrafe attiene alle modalita' di esercizio da parte del proprietario coltivatore diretto confinante del diritto di riscatto nell' ipotesi in cui quest' ultimo abbia ad oggetto un fondo facente parte di un piu' vasto complesso di beni immobili alienato nel suo insieme dietro corrispettivo di un prezzo globale, senza che nel contratto di compravendita sia indicato, o da esso si possa comunque dedurre, il prezzo relativo al fondo da riscattare. La Cassazione ha escluso che possa configurarsi a carico del retraente l' obbligo di accompagnare la sua manifestazione di volonta' relativa all' esercizio del diritto di riscatto con l' offerta del prezzo di vendita del bene e di conseguenza ha negato una eventuale decadenza da tale diritto per mancata offerta del prezzo. La specificazione del prezzo, alla luce della l. 590/1965, si prospetta come un obbligo che grava sul proprietario venditore ed e' da escludere un eventuale onere a carico del retraente di individuare quale parte del prezzo complessivo sia attribuibile al fondo in ordine al quale egli esercita il diritto di riscatto. L' A. segnala giurisprudenza e dottrina riguardo a varie questioni: alla c.d. decadenza dal diritto di retratto per mancato pagamento del prezzo e a questioni legate alle modalita' di pagamento del prezzo nell' ipotesi di esercizio del diritto di retratto; relativamente all' individuazione dell' oggetto del diritto di prelazione e di quello di retratto che spetta al proprietario coltivatore diretto confinante nell' ipotesi di vendita congiunta di piu' appezzamenti di terreno.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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