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| IDG940701182 | |
| 94.07.01182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrucci Nicoletta
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| Prelazione agraria
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| Nota a Cass. sez. III civ. 3 aprile 1993, n. 4038
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| Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 266-271
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91612
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| La sentenza in rassegna affronta due questioni relative alla
incidenza sulla configurabilita' del diritto di prelazione del
proprietario coltivatore diretto confinante, della rinunzia da parte
di uno dei soggetti indicati dall' art. 7 comma 2 n. 2 della l.
817/1971, insediato sul fondo posto in vendita, a valersi del diritto
alla continuazione del rapporto agrario che legittima il suo
insediamento e del diritto di prelazione a lui eventualmente
spettante. La Suprema Corte ha optato per l' adozione di due
soluzioni che riconoscono, a fronte di questa manifestazione di
volonta' di duplice rinuncia da parte del coltivatore diretto
insediato, una sorta di reviviscenza, rileva l' A., del diritto di
prelazione del confinante, precedentemente paralizzato dalla presenza
dell' insediamento stesso ai sensi dell' art. 7 cit., laddove esso
presenti i requisiti contemplati da quest' ultima disposizione.
Richiamate le argomentazioni della Corte, l' A. procede ad una
panoramica giurisprudenziale, non uniforme, sulla soluzione delle
questioni affrontate dalla sentenza annotata, e della dottrina sulla
materia.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 7 comma 2 n. 2 l. 14 agosto 1971, n. 817
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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