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208851
IDG940701182
94.07.01182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Prelazione agraria
Nota a Cass. sez. III civ. 3 aprile 1993, n. 4038
Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 266-271
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612
La sentenza in rassegna affronta due questioni relative alla incidenza sulla configurabilita' del diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto confinante, della rinunzia da parte di uno dei soggetti indicati dall' art. 7 comma 2 n. 2 della l. 817/1971, insediato sul fondo posto in vendita, a valersi del diritto alla continuazione del rapporto agrario che legittima il suo insediamento e del diritto di prelazione a lui eventualmente spettante. La Suprema Corte ha optato per l' adozione di due soluzioni che riconoscono, a fronte di questa manifestazione di volonta' di duplice rinuncia da parte del coltivatore diretto insediato, una sorta di reviviscenza, rileva l' A., del diritto di prelazione del confinante, precedentemente paralizzato dalla presenza dell' insediamento stesso ai sensi dell' art. 7 cit., laddove esso presenti i requisiti contemplati da quest' ultima disposizione. Richiamate le argomentazioni della Corte, l' A. procede ad una panoramica giurisprudenziale, non uniforme, sulla soluzione delle questioni affrontate dalla sentenza annotata, e della dottrina sulla materia.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 comma 2 n. 2 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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