| La sentenza afferma che l' azione per far valere il diritto di
conversione esercitata oltre i quattro anni dall' entrata in vigore
della legge non da' luogo a prescrizione (decadenza). L' art. 25 l.
203/1982, afferma la sentenza, prescrive che, ai fini della
conversione, debba essere inviata, entro quattro anni, la lettera di
richiesta di conversione come risulta nel caso di specie. Il
concedente aveva ulteriormente eccepito che il concessionario, anche
dopo l' inizio dell' annata agraria successiva a quella del
tempestivo invio della missiva ex art. 25 cit, in presenza dell'
opposizione del concedente, si era comportato ancora come mezzadro,
dividendo con il predetto spese e prodotti, in buona sostanza
rinunciando ad avvalersi del diritto alla conversione. Il Tribunale
ha pero' osservato che, stante il contrasto tra le parti, il
concessionario non avrebbe potuto comportarsi diversamente, non
potendo farsi giustizia da solo, e conseguentemente ha rigettato l'
eccezione dichiarando avvenuta la conversione a partire dall' annata
agraria 1982/1983. L' A. ritiene esatta la soluzione, ma non
altrettanto convincente la motivazione adottata.
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