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208864
IDG940701195
94.07.01195 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marinai Gian Marco
Societa' di persone e soggettivita' giuridica: possono i soci di una societa' in accomandita semplice esercitare il diritto di ripresa nei confronti dell' affittuario?
Nota a App. Milano sez. agr. 14 aprile 1992, n. 642
Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 315-321
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D312101; D312102
Secondo la sentenza annotata, i soci di una societa' di persone, nella specie societa' in accomandita semplice, anche se agiscono tutti insieme, anche se tutti posseggono i requisiti previsti dall' art. 42 l. 203/1982, non sono legittimati a far valere contro gli affittuari, il diritto di ripresa previsto da tale norma, in quanto la proprieta' del fondo spetta alla societa', autonomo soggetto di diritto, e non ai soci. Queste conclusioni non sono ritenute convincenti dall' A. sia per la soluzione data alla questione, in quanto non appare equo impedire alla totalita' dei soci di una societa' in accomandita semplice, tutti coltivatori diretti, di riprendere il fondo nei confronti dell' affittuario, sia, soprattutto, per l' inquadramento dogmatico utilizzato per giungere a tale soluzione.
art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 2254 c.c. art. 2266 c.c. art. 2286 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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