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208865
IDG940701196
94.07.01196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchi Paolo
I miglioramenti dell' affittuario (ovvero l' equita' secondo i giudici anconetani)
Nota a App. Ancona sez. agr. 10 giugno 1992
Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 323-324
D04214; D91421; D91424
Secondo la sentenza annotata, i miglioramenti recati al fondo, quale che sia la parte che li esegua, comportano sempre l' aumento del canone. Decidere che, quando essi sono effettuati dal conduttore anziche' dal concedente, non diano luogo ad aumento sarebbe "iniquo", afferma la sentenza, oltre che contro la normativa in vigore. L' A. non condivide questa soluzione per vari motivi: contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l' art. 4 l. 11/1971 e' tuttora operante; il canone e' corrispettivo di quanto il locatore concede in consegna e non appare rispondente a principi di giustizia far godere il locatore anche dell' attivita' straordinaria svolta dal concessionario, senza esservi obbligato; la decisione appare anche in contrasto con l' art. 44 Cost., sia nella parte in cui esso impone la realizzazione di equi rapporti sociali, sia nella parte in cui prescrive il razionale sfruttamento del suolo.
art. 44 Cost. art. 4 l. 11 febbraio 1971, n. 11 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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