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208866
IDG940701197
94.07.01197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bivona Giuseppe
Luci ed ombre sulle condizioni di proponibilita' dell' azione ex artt. 5 comma 3 e 46 comma 1 della legge n. 203 del 1982, e sulle finalita' di tutela prospettate dalla vigente disciplina del subaffitto
Nota a Trib. Catania sez. agr. 5 maggio 1993
Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 326-338
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91423; D91412
L' A., riassunta la controversia decisa dal Tribunale, condivide la decisione nella parte in cui respinge un' interpretazione formalistica del termine di decadenza di cui all' art. 21 comma 2 l. 203/1982. La sentenza ha osservato come tale termine deve ritenersi rispettato "ogni qualvolta il concedente abbia manifestato, in modo inequivoco, con qualsiasi atto di data certa la volonta' di adire la via giudiziaria" e fatto valere a tale effetto la data della comunicazione con la quale il locatore aveva avviato il tentativo di conciliazione. Altri aspetti della sentenza che, invece, l' A. esamina criticamente riguardano l' ordine temporale di esperimento delle procedure prescritte dagli artt. 5 comma 3 e 46 comma 1 l. 203/1982, e le prospettive di tutela che caratterizzano la disciplina del subaffitto dettata dall' art. 21 l. 203/1982.
art. 5 comma 3 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46 comma 1 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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