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208868
IDG940701199
94.07.01199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sirsi Eleonora
Diritto di ripresa
Nota a Cass. 5 maggio 1993, n. 5188
Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 347-353
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914
La sentenza annotata cassa con rinvio, affermando che quando il concedente eserciti il diritto di ripresa, invocando la qualifica di equiparato e richiamando la presenza di familiari, occorre accertare se il riferimento a questo soggetto sia fatto: per affermare che l' esercizio dell' impresa agricola in proprio, unito all' apporto sia pure manuale dei familiari, esclude il ricorso al lavoro dei salariati estranei in misura superiore ai due terzi del fabbisogno per la coltivazione del fondo (ex art. 6 l. 203/1982); per riversare interamente sui familiari l' impegno della coltivazione del fondo. Nel primo caso, il richiamo ai familiari non esclude l' impegno del concedente ad assumersi l' onere della coltivazione del fondo; nel secondo caso lo stesso richiamo e' incompatibile con l' esercizio del diritto di ripresa. L' A. esamina la questione alla luce dell' elaborazione giurisprudenziale dell' istituto della ripresa, per quanto riguarda, l' interpretazione dell' art. 42 l. 203/1982.
art. 6 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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