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208871
IDG940701202
94.07.01202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Lauro Alessandra
Risoluzione del contratto agrario
Nota a Cass. 25 maggio 1993, n. 5856
Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 363-369
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D306132
Il proprietario aveva chiesto il rilascio del fondo perche', avendo l' affittuario raggiunto 68 anni "non era in grado di coltivarlo". Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso. La Corte d' Appello, invece, accogliendo la tesi della risoluzione del contratto di affitto per impossibilita' sopravvenuta, e' andata in contrario avviso. La Cassazione ha ritenuto che "il contratto agrario puo' essere risolto ai sensi dell' art. 1463 c.c. quando la tarda eta' determini nell' affittuario l' incolpevole impossibilita' assoluta di provvedere alla coltivazione del fondo". Il caso esaminato consente all' A. di riassumere le posizioni giurisprudenziali sulla rilevanza dell' eta' del conduttore del fondo.
art. 1463 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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