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208883
IDG940801214
94.08.01214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Volpi Mauro
L' ineleggibilita' al Parlamento dei consiglieri regionali tra declaratoria di incostituzionalita' e necessita' di una nuova disciplina legislativa
Osservazione a C. Cost. 28 luglio 1993, n. 344
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 4, pag. 2695-2701
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04301
La sentenza in epigrafe e' importante, in quanto, con una svolta rispetto alla precedente sentenza n. 5/1978, dichiara illegittima l' ineleggibilita' a parlamentare del consigliere regionale per contrasto con l' art. 51 Cost., ritenendo irragionevole la ratio dell' impedimento. Correttamente la Corte non individua nella posizione del consigliere regionale profili volti a determinare una seria turbativa della competizione elettorale e ad alterare la parita' delle chances tra i candidati. Piu' discutibile e' la sentenza nell' escludere il contrasto con l' art. 3 Cost. con riferimento alla ingiustificata disparita' di trattamento disposta nei confronti di altre categorie di ineleggibili, per le quali sono esclusi l' obbligo di dimissioni e la decadenza dalla carica all' atto dell' accettazione della candidatura, nonche' all' altrettanto ingiustificata identita' di trattamento riservata a presidenti di Provincia e Sindaci, i quali sono titolari di funzioni di amministrazione attiva. Appare comunque indispensabile, come la stessa Corte sottolinea, un intervento del legislatore volto a riformare l' intera materia degli impedimenti elettorali, anche alla luce delle riforme elettorali attuate e delle revisioni costituzionali recentemente prospettate in materia di rapporti Stato-Regioni e di forma di Governo.
art. 3 Cost. art. 51 Cost. d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
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