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| IDG940801214 | |
| 94.08.01214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Volpi Mauro
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| L' ineleggibilita' al Parlamento dei consiglieri regionali tra
declaratoria di incostituzionalita' e necessita' di una nuova
disciplina legislativa
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| Osservazione a C. Cost. 28 luglio 1993, n. 344
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| Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 4, pag. 2695-2701
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D04301
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| La sentenza in epigrafe e' importante, in quanto, con una svolta
rispetto alla precedente sentenza n. 5/1978, dichiara illegittima l'
ineleggibilita' a parlamentare del consigliere regionale per
contrasto con l' art. 51 Cost., ritenendo irragionevole la ratio
dell' impedimento. Correttamente la Corte non individua nella
posizione del consigliere regionale profili volti a determinare una
seria turbativa della competizione elettorale e ad alterare la
parita' delle chances tra i candidati. Piu' discutibile e' la
sentenza nell' escludere il contrasto con l' art. 3 Cost. con
riferimento alla ingiustificata disparita' di trattamento disposta
nei confronti di altre categorie di ineleggibili, per le quali sono
esclusi l' obbligo di dimissioni e la decadenza dalla carica all'
atto dell' accettazione della candidatura, nonche' all' altrettanto
ingiustificata identita' di trattamento riservata a presidenti di
Provincia e Sindaci, i quali sono titolari di funzioni di
amministrazione attiva. Appare comunque indispensabile, come la
stessa Corte sottolinea, un intervento del legislatore volto a
riformare l' intera materia degli impedimenti elettorali, anche alla
luce delle riforme elettorali attuate e delle revisioni
costituzionali recentemente prospettate in materia di rapporti
Stato-Regioni e di forma di Governo.
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| art. 3 Cost.
art. 51 Cost.
d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
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