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| IDG940801219 | |
| 94.08.01219 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moscarini Paolo
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| "Novellazione d' urgenza" e decorrenza dei termini per impugnare
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| Osservazione a C. Cost. 30 luglio 1993, n. 364
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| Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 4, pag. 2900-2906
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D622
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| Ben e' stata ritenuta infondata, con la sentenza in nota, la
questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento
agli artt. 3, 24, 72 e 77 Cost., dell' art. 544 comma 2 c.p.p., come
modificato dall' art. 6 d.l. 60/1991, convertito dall' art. 1 l.
133/1991, che ha ridotto da 30 a 15 giorni da quello della pronuncia
il termine per la redazione dei motivi della sentenza non motivata
contestualmente alla redazione del dispositivo. Infatti, poiche' la
Cassazione penale interpreta l' art. 548 comma 2 c.p.p. nel senso che
l' avviso di deposito e' dovuto all' imputato ogniqualvolta non venga
rispettato il suddetto termine di 15 giorni, non si verifica, nel
diritto vivente, alcuna violazione del diritto di difesa nel caso di
deposito successivo al quindicesimo ma precedente al trentesimo
giorno, ne' alcuna disparita' di trattamento a favore dell' imputato
contumace. Peraltro, in relazione alla possibilita' di una futura
diversa soluzione ermeneutica, sarebbe stato preferibile dichiarare
senz' altro incostituzionale il suddetto capoverso dell' art. 548
nella parte in cui non prevede che il mentovato avviso debba essere
notificato nel caso di mancato deposito della sentenza entro il
quindicesimo giorno. L' adozione del decreto-legge per modificare il
codice di procedura penale, senza enunciare nel relativo preambolo i
presupposti di necessita' ed urgenza che ne giustificano l'
emanazione ai sensi dell' art. 77 comma 2 Cost., contrasta sia con l'
art. 7 l. 81/1987, sia con l' art. 15 l. 400/1988.
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| art. 6 d.l. 1 marzo 1991, n. 60
art. 1 l. 22 aprile 1991, n. 133
art. 544 comma 2 c.p.p.
art. 548 comma 2 c.p.p.
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