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208888
IDG940801219
94.08.01219 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moscarini Paolo
"Novellazione d' urgenza" e decorrenza dei termini per impugnare
Osservazione a C. Cost. 30 luglio 1993, n. 364
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 4, pag. 2900-2906
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D622
Ben e' stata ritenuta infondata, con la sentenza in nota, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 72 e 77 Cost., dell' art. 544 comma 2 c.p.p., come modificato dall' art. 6 d.l. 60/1991, convertito dall' art. 1 l. 133/1991, che ha ridotto da 30 a 15 giorni da quello della pronuncia il termine per la redazione dei motivi della sentenza non motivata contestualmente alla redazione del dispositivo. Infatti, poiche' la Cassazione penale interpreta l' art. 548 comma 2 c.p.p. nel senso che l' avviso di deposito e' dovuto all' imputato ogniqualvolta non venga rispettato il suddetto termine di 15 giorni, non si verifica, nel diritto vivente, alcuna violazione del diritto di difesa nel caso di deposito successivo al quindicesimo ma precedente al trentesimo giorno, ne' alcuna disparita' di trattamento a favore dell' imputato contumace. Peraltro, in relazione alla possibilita' di una futura diversa soluzione ermeneutica, sarebbe stato preferibile dichiarare senz' altro incostituzionale il suddetto capoverso dell' art. 548 nella parte in cui non prevede che il mentovato avviso debba essere notificato nel caso di mancato deposito della sentenza entro il quindicesimo giorno. L' adozione del decreto-legge per modificare il codice di procedura penale, senza enunciare nel relativo preambolo i presupposti di necessita' ed urgenza che ne giustificano l' emanazione ai sensi dell' art. 77 comma 2 Cost., contrasta sia con l' art. 7 l. 81/1987, sia con l' art. 15 l. 400/1988.
art. 6 d.l. 1 marzo 1991, n. 60 art. 1 l. 22 aprile 1991, n. 133 art. 544 comma 2 c.p.p. art. 548 comma 2 c.p.p.
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