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| IDG940801220 | |
| 94.08.01220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Galdi Marco
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| A proposito delle norme di dettaglio contenute nelle leggi-cornici
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| Osservazione a C. Cost. 25 marzo 1992, n. 123
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| Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 4, pag. 2916-2923
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D01164; D03212
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| La giurisprudenza della Corte Costituzionale riafferma, nella
decisione annotata, la legittimita' delle norme di dettaglio statali
contenute nelle leggi cornice: esse sarebbero valide in via
suppletiva, cioe' se e fino a quando le Regioni non abbiano adottato
una propria disciplina. Nel lavoro si e' inteso verificare, in
assenza delle norme di dettaglio statali, l' efficacia degli
strumenti che l' ordinamento fornisce per garantire la prevalenza dei
nuovi principi statali sulla preesistente disciplina regionale di
dettaglio. Ci si e' chiesto se i principi contenuti in una legge
cornice siano in grado di abrogare le disposizioni regionali di
dettaglio: anche se cio' risultasse possibile, si e' risposto, l'
incertezza nel rilevamento dell' abrogazione tacita -l'unica
ammissibile- renderebbe poco proficuo adottare questo strumento. La
possibilita' di ricorrere al sindacato della Corte Costituzionale,
che annulli disposizioni regionali contrastanti con i nuovi principi,
e' resa problematica per l' inesistenza di un meccanismo di ricorso
da parte dello Stato nei confronti delle leggi regionali gia'
emanate. La stessa possibilita' di costringere la Regione a
legiferare nel dettaglio, conformemente ai nuovi principi, infine,
appare frustrata dalla carenza di meccanismi sanzionatori idonei:
sembra, infatti, inapplicabile l' istituto dello scioglimento del
Consiglio regionale, non configurando l' omissione regionale una
"grave violazione di legge", ai sensi dell' art. 126 Cost. In
conclusione, la mancanza di strumenti idonei a consentire la
prevalenza dei principi stabiliti da nuove leggi cornice sulle
contrastanti disposizioni regionali di dettaglio rende opportuno
aderire alla giurisprudenza della Corte.
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| art. 117 comma 1 Cost.
art. 10 comma 1 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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