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208889
IDG940801220
94.08.01220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Galdi Marco
A proposito delle norme di dettaglio contenute nelle leggi-cornici
Osservazione a C. Cost. 25 marzo 1992, n. 123
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 4, pag. 2916-2923
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D01164; D03212
La giurisprudenza della Corte Costituzionale riafferma, nella decisione annotata, la legittimita' delle norme di dettaglio statali contenute nelle leggi cornice: esse sarebbero valide in via suppletiva, cioe' se e fino a quando le Regioni non abbiano adottato una propria disciplina. Nel lavoro si e' inteso verificare, in assenza delle norme di dettaglio statali, l' efficacia degli strumenti che l' ordinamento fornisce per garantire la prevalenza dei nuovi principi statali sulla preesistente disciplina regionale di dettaglio. Ci si e' chiesto se i principi contenuti in una legge cornice siano in grado di abrogare le disposizioni regionali di dettaglio: anche se cio' risultasse possibile, si e' risposto, l' incertezza nel rilevamento dell' abrogazione tacita -l'unica ammissibile- renderebbe poco proficuo adottare questo strumento. La possibilita' di ricorrere al sindacato della Corte Costituzionale, che annulli disposizioni regionali contrastanti con i nuovi principi, e' resa problematica per l' inesistenza di un meccanismo di ricorso da parte dello Stato nei confronti delle leggi regionali gia' emanate. La stessa possibilita' di costringere la Regione a legiferare nel dettaglio, conformemente ai nuovi principi, infine, appare frustrata dalla carenza di meccanismi sanzionatori idonei: sembra, infatti, inapplicabile l' istituto dello scioglimento del Consiglio regionale, non configurando l' omissione regionale una "grave violazione di legge", ai sensi dell' art. 126 Cost. In conclusione, la mancanza di strumenti idonei a consentire la prevalenza dei principi stabiliti da nuove leggi cornice sulle contrastanti disposizioni regionali di dettaglio rende opportuno aderire alla giurisprudenza della Corte.
art. 117 comma 1 Cost. art. 10 comma 1 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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