| Precisata la differenza fra semplice relazione di
"non-incompatibilita'" e "coerenza, l' A. esamina i modi con i quali
la giurisprudenza della Corte Costituzionale individua principi per
stabilire una coerenza (coesione) fra dati normativi. La coerenza,
sempre valutata in riferimento alla ratio delle norme, a differenza
della semplice "non-incompatibilita'", e' graduabile. A volte la
"coerenza e' frutto di un' opzione, altre essa e' necessaria, come
nel caso del rapporto fra un principio normativo e una norma che lo
deve attuare. Se il principio utilizzato per rendere coerenti i dati
normativi non riesce ad evitare che alcuni dati rimangano logicamente
indipendenti da esso e/o si manifestino confliggenti con esso (o fra
di loro), occorre scegliere fra cambiare il principio utilizzato o
tollerare talune incompatibilita' assumendole incidenti su aspetti
secondari, cosi' evitando l' estendersi degli effetti distruttivi
("ex falso quodlibet sequitur") a tutta la ricostruzione effettuata.
Nel primo caso, bisogna cambiare la ricostruzione interpretativa; nel
secondo, l' insieme delle proposizioni interpretative e' governato da
una logica paracompleta (che infrange il principio del terzo escluso)
o da una logica paraconsistente (che infrange il principio di non
contraddizione). L' universo dei dati viene diviso in due
sottoinsiemi: un primo contenente le proposizioni stabili e nel quale
sono prospettati i principi della logica classica, un secondo nel
quale fluttuano proposizioni non stabili, per le quali non sono
validi tutti i detti principi.
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