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Documento


208895
IDG940801226
94.08.01226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costanzo Angelo
"Incompatibilita'" e "coerenza" nella giurisprudenza della Corte costituzionale
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 4, pag. 2970-2992
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430
Precisata la differenza fra semplice relazione di "non-incompatibilita'" e "coerenza, l' A. esamina i modi con i quali la giurisprudenza della Corte Costituzionale individua principi per stabilire una coerenza (coesione) fra dati normativi. La coerenza, sempre valutata in riferimento alla ratio delle norme, a differenza della semplice "non-incompatibilita'", e' graduabile. A volte la "coerenza e' frutto di un' opzione, altre essa e' necessaria, come nel caso del rapporto fra un principio normativo e una norma che lo deve attuare. Se il principio utilizzato per rendere coerenti i dati normativi non riesce ad evitare che alcuni dati rimangano logicamente indipendenti da esso e/o si manifestino confliggenti con esso (o fra di loro), occorre scegliere fra cambiare il principio utilizzato o tollerare talune incompatibilita' assumendole incidenti su aspetti secondari, cosi' evitando l' estendersi degli effetti distruttivi ("ex falso quodlibet sequitur") a tutta la ricostruzione effettuata. Nel primo caso, bisogna cambiare la ricostruzione interpretativa; nel secondo, l' insieme delle proposizioni interpretative e' governato da una logica paracompleta (che infrange il principio del terzo escluso) o da una logica paraconsistente (che infrange il principio di non contraddizione). L' universo dei dati viene diviso in due sottoinsiemi: un primo contenente le proposizioni stabili e nel quale sono prospettati i principi della logica classica, un secondo nel quale fluttuano proposizioni non stabili, per le quali non sono validi tutti i detti principi.
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