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208914
IDG940901245
94.09.01245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalfati Adolfo
Ammissibilita' e non manifesta infondatezza: limiti e contenuto del giudizio preliminare in materia di revisione
Nota a Cass. sez. I pen. 24 febbraio 1992
Arch. pen., (1992), fasc. 4, pag. 592-601
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6360; D6362
L' A. condivide l' affermazione contenuta nella motivazione della pronuncia della Cassazione secondo cui la disciplina della revisione svincola il relativo giudizio dalla "strettoia dell' acquisizione della prova d' innocenza", e quella secondo cui "l' affidabilita' della nuova prova" e' un esame che va affrontato nella fase del giudizio di merito, mentre la decisione sulla manifesta infondatezza e' riservata al momento della delibazione preliminare della richiesta. Non c' e' dubbio, afferma l' A., che quest' ultima valutazione un sommario esame del merito volto a stabilire l' idoneita' della domanda a instaurare il giudizio vero e proprio, ma non e' condivisibile l' affermazione della Corte che, riferendosi ad un apprezzamento prognostico sull' esito del possibile giudizio di revisione, ne lascia conseguire che l' esame preliminare si estende fino a ricomprendere "segni di inaffidabilita' della prova nuova".
art. 529 c.p.p. art. 530 c.p.p. art. 531 c.p.p. art. 558 c.p.p. art. 561 c.p.p. art. 631 c.p.p. art. 634 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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