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208915
IDG940901246
94.09.01246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgogno Roberto
Sulla riconducibilita' del "doping" al delitto di "frode in competizioni sportive" ex art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401
Nota a Trib. Roma 27 gennaio 1992
Arch. pen., (1992), fasc. 4, pag. 610-626
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D546; D18301; D51414
L' A., dopo aver illustrato la vicenda processuale che ha dato luogo alla pronuncia in epigrafe, evidenzia la questione giuridica di maggiore rilievo, che concerne la possibilita' di ravvisare nell' assunzione di sostanze stupefacenti da parte di due calciatori il delitto di "frode in competizioni sportive", preliminarmente risolta in senso negativo dal GIP del Tribunale di Roma con una sentenza di "non luogo a procedere" ex art. 424 c.p.p., pronunciata nei confronti di entrambi gli accusati. Svolte alcune considerazioni sulla ratio dell' intervento legislativo che ha introdotto la disciplina penale del c.d. illecito sportivo (l. 401/1989), l' A. ritiene non corrette le argomentazioni svolte nella pronuncia in epigrafe, in considerazione del tenore letterale della norma (art. 1 l. 401 cit.) e dell' oggettivita' giuridica del reato in esame.
art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401
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