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| IDG940901253 | |
| 94.09.01253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cinque Silvio
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| Osservazioni in tema di sanzioni sostitutive ed esclusioni oggettive
della loro applicabilita'
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| Nota a C. Cost. 19 maggio 1993, n. 249
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| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 12, pag. 2766-2769
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D5035; D5036; F4252
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| Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale e' intervenuta su un
problema di legittimita' sorto in seguito all' entrata in vigore del
codice di procedura penale del 1988, che ha trasferito dal Tribunale
al Pretore la competenza a giudicare del reato di cui all' art. 589
c.p., comunque aggravato. La Corte Costituzionale ha dichiarato
infatti l' illegittimita' dell' art. 60 l. 689/1981 nella parte in
cui esclude l' applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato di
lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme
antinfortunistiche, eliminando quella "distonia" del sistema che
derivava dalla inapplicabilita', a norma dell' art. 60 cit., delle
sanzioni sostitutive al reato di cui all' art. 590 c.p., in relazione
ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e che abbiano determinato le conseguenze
previste dal comma 1 n. 2 o dal comma 2 dell' art. 583 c.p., e dalla
ingiustificata applicabilita' di dette sanzioni all' omicidio colposo
aggravato perche' commesso con le medesime violazioni. L' intervento
della Corte Costituzionale, afferma l' A., ha riportato la disciplina
delle esclusioni oggettive dell' applicabilita' di sanzioni
sostitutive su un piano piu' coerente anche dal punto di vista
sostanziale; tuttavia, osserva l' A., di tale operazione non avrebbe
dovuto occuparsi la Corte Costituzionale a distanza di quasi quattro
anni dall' entrata in vigore del codice di procedura penale, ma il
legislatore con approvazione di apposita legge, in via ordinaria o d'
urgenza.
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| art. 3 Cost.
art. 60 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 590 comma 1 c.p.
art. 590 comma 2 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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