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208922
IDG940901253
94.09.01253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cinque Silvio
Osservazioni in tema di sanzioni sostitutive ed esclusioni oggettive della loro applicabilita'
Nota a C. Cost. 19 maggio 1993, n. 249
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 12, pag. 2766-2769
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5035; D5036; F4252
Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale e' intervenuta su un problema di legittimita' sorto in seguito all' entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, che ha trasferito dal Tribunale al Pretore la competenza a giudicare del reato di cui all' art. 589 c.p., comunque aggravato. La Corte Costituzionale ha dichiarato infatti l' illegittimita' dell' art. 60 l. 689/1981 nella parte in cui esclude l' applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, eliminando quella "distonia" del sistema che derivava dalla inapplicabilita', a norma dell' art. 60 cit., delle sanzioni sostitutive al reato di cui all' art. 590 c.p., in relazione ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma 1 n. 2 o dal comma 2 dell' art. 583 c.p., e dalla ingiustificata applicabilita' di dette sanzioni all' omicidio colposo aggravato perche' commesso con le medesime violazioni. L' intervento della Corte Costituzionale, afferma l' A., ha riportato la disciplina delle esclusioni oggettive dell' applicabilita' di sanzioni sostitutive su un piano piu' coerente anche dal punto di vista sostanziale; tuttavia, osserva l' A., di tale operazione non avrebbe dovuto occuparsi la Corte Costituzionale a distanza di quasi quattro anni dall' entrata in vigore del codice di procedura penale, ma il legislatore con approvazione di apposita legge, in via ordinaria o d' urgenza.
art. 3 Cost. art. 60 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 590 comma 1 c.p. art. 590 comma 2 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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