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208926
IDG940901257
94.09.01257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spangher Giorgio
Un elegante escamotage interpretativo delle Sezioni unite in tema di impugnazione ex artt. 129 e 459 c.p.p.
Nota a Cass. sez. un. pen. 11 maggio 1992
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 12, pag. 2811-2813
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6126; D63023
Con la sentenza in commento la Cassazione a sezioni unite ha risolto un contrasto interpretativo evidenziatosi in ordine alle implicazioni del gravame avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. emessa dal GIP che abbia disatteso la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal P.M. (art. 459 comma 3 c.p.p.). L' A. riassume i termini della questione, che ha visto il contrasto incentrarsi sull' appellabilita' della sentenza ex art. 593 c.p.p., trattandosi di decisione di proscioglimento, e sui poteri da attribuire alla Corte d' Appello, ed illustra la soluzione interpretativa prospettata dalla Cassazione che si e' orientata per la inappellabilita' della pronuncia de qua per evitare di conferire al giudice d' appello pienezza di poteri conoscitivi, con soluzioni contraddittorie sul piano concreto o, con una forzatura interpretativa, poteri di annullamento. L' A. condivide, sul piano dei fini, l' intento della Corte di Cassazione, ma critica sul piano formale le argomentazioni svolte.
art. 32 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 2 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 129 c.p.p. art. 459 c.p.p. art. 593 c.p.p.
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