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208932
IDG940901263
94.09.01263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caraceni Lina
Sulle forme dell' esame testimoniale nella rinnovazione del dibattimento in appello
Nota a Cass. sez. I pen. 30 aprile 1992
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 12, pag. 2860-2862
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6345; D61465
La Cassazione ha ritenuto che la rinnovazione del dibattimento in appello contrasta con le regole previste per l' assunzione delle prove nel giudizio di primo grado, in particolare con le disposizioni sulla escussione dei testimoni (art. 498 e seguenti c.p.p.), in quanto l' esame diretto (e il controesame) "presuppone logicamente la struttura processuale di tipo accusatorio", secondo una dinamica che mancherebbe nel giudizio di secondo grado. Difetterebbe soprattutto la terzieta' del giudice, essendo questi, gia' a conoscenza degli atti del giudizio. L' A. illustra la peculiare fisionomia della rinnovazione dibattimentale che, a suo avviso, la Corte di Cassazione non ha tenuto nella debita considerazione, giungendo cosi' a conclusioni difficilmente condivisibili (esclusione dell' osservanza delle forme previste dall' art. 498 c.p.p. per l' assunzione di testimoni durante la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale).
art. 498 c.p.p. art. 598 c.p.p. art. 603 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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