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| IDG940901263 | |
| 94.09.01263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caraceni Lina
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| Sulle forme dell' esame testimoniale nella rinnovazione del
dibattimento in appello
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| Nota a Cass. sez. I pen. 30 aprile 1992
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| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 12, pag. 2860-2862
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D6345; D61465
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| La Cassazione ha ritenuto che la rinnovazione del dibattimento in
appello contrasta con le regole previste per l' assunzione delle
prove nel giudizio di primo grado, in particolare con le disposizioni
sulla escussione dei testimoni (art. 498 e seguenti c.p.p.), in
quanto l' esame diretto (e il controesame) "presuppone logicamente la
struttura processuale di tipo accusatorio", secondo una dinamica che
mancherebbe nel giudizio di secondo grado. Difetterebbe soprattutto
la terzieta' del giudice, essendo questi, gia' a conoscenza degli
atti del giudizio. L' A. illustra la peculiare fisionomia della
rinnovazione dibattimentale che, a suo avviso, la Corte di Cassazione
non ha tenuto nella debita considerazione, giungendo cosi' a
conclusioni difficilmente condivisibili (esclusione dell' osservanza
delle forme previste dall' art. 498 c.p.p. per l' assunzione di
testimoni durante la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale).
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| art. 498 c.p.p.
art. 598 c.p.p.
art. 603 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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