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Documento


208939
IDG940901270
94.09.01270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romeo Gioacchino
Abbagli interpretativi e responsabilita' dei magistrati
Nota a Pret. Oristano 2 giugno 1993
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 12, pag. 2934-2940
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5112; D51128
Il Pretore di Oristano ha ritenuto che "la condotta dei genitori che omettono di mandare i figli a frequentare le lezioni della scuola dell' obbligo per protestare contro un ipotizzato provvedimento di accorpamento di due scuole" integra gli estremi del reato di interruzione di servizio pubblico (art. 340 c.p.p.). Si tratta, afferma l' A., di un errore interpretativo difficilmente revocabile in dubbio, come emerge dallo svolgimento dei fatti. L' A. critica gli argomenti posti a base delle conclusioni alle quali giunge la sentenza annotata, che ha preteso di dare sul piano penale una risposta che invece l' ordinamento vigente consente di dare soltanto sul piano delle norme di diritto scolastico in tema di frequenza degli allievi alle lezioni, cioe' in sede amministrativa. L' A. svolge alcune osservazioni problematiche sul caso di specie.
art. 340 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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