| La responsabilita' dello specialista in otorinolaringoiatria presenta
situazioni di particolare rilievo medico-legale in relazione all'
importanza crescente di tale branca specialistica. Nell' affrontare
le tematiche di stretta pertinenza specialistica, vi e' l' esigenza
primaria di chiarire l' evoluzione giurisprudenziale in tema di
responsabilita', sia civile che penale, del medico. In un primo
momento l' errore professionale e' stato considerato penalmente
rilevante solo nell' ambito della colpa grave (imperizia, imprudenza
e negligenza). Successivamente e prendendo spunto dalla decisione n.
166/1973 della Corte Costituzionale, parte della giurisprudenza ha
fatto riferimento alla sola colpa per imperizia, escludendo le altre
due fattispecie. Dalla sentenza n. 1831/1985 della Suprema Corte si
e' presa come punto di partenza, per la valutazione della
responsabilita', la c.d. capacita' professionale media dello
specialista. Cio' al fine di una crescente volonta' di
responsabilizzare il medico non sottovalutando l' obbligo, a suo
carico, di aggiornamento professionale in relazione alle attivita' in
concreto esercitate. Viene quindi a sottolinearsi l' orientamento,
ormai costante, della giurisprudenza, sempre piu' favorevole al
danneggiato, attribuendo primaria importanza sia al consenso che al
trattamento sanitario. A fronte di tale tendenza l' unico strumento
idoneo per garantire il professionista sembra essere quello
assicurativo, al fine di evitare gravose conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie, fatti salvi comunque i casi di dolo o colpa grave
(responsabilita' penale dove e' sempre il soggetto a rispondere in
prima persona e mai la compagnia assicuratrice). Dopo una rassegna
delle misure adottate da altri Paesi, in merito alla tutelabilita'
della colpa professionale ed alla valutazione della sua
risarcibilita', si rende legittima l' aspirazione professionale di
ottenere una migliore organizzazione degli ospedali rivisitando
comunque il rapporto medico-paziente.
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