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208947
IDG940901278
94.09.01278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ricci Pietrantonio
Profili medico-legali correlati all' otorinolaringoiatria
Riv. it. med. leg., an. 15 (1993), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 563-578
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96910; D966; D50103; D3071; D59
La responsabilita' dello specialista in otorinolaringoiatria presenta situazioni di particolare rilievo medico-legale in relazione all' importanza crescente di tale branca specialistica. Nell' affrontare le tematiche di stretta pertinenza specialistica, vi e' l' esigenza primaria di chiarire l' evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilita', sia civile che penale, del medico. In un primo momento l' errore professionale e' stato considerato penalmente rilevante solo nell' ambito della colpa grave (imperizia, imprudenza e negligenza). Successivamente e prendendo spunto dalla decisione n. 166/1973 della Corte Costituzionale, parte della giurisprudenza ha fatto riferimento alla sola colpa per imperizia, escludendo le altre due fattispecie. Dalla sentenza n. 1831/1985 della Suprema Corte si e' presa come punto di partenza, per la valutazione della responsabilita', la c.d. capacita' professionale media dello specialista. Cio' al fine di una crescente volonta' di responsabilizzare il medico non sottovalutando l' obbligo, a suo carico, di aggiornamento professionale in relazione alle attivita' in concreto esercitate. Viene quindi a sottolinearsi l' orientamento, ormai costante, della giurisprudenza, sempre piu' favorevole al danneggiato, attribuendo primaria importanza sia al consenso che al trattamento sanitario. A fronte di tale tendenza l' unico strumento idoneo per garantire il professionista sembra essere quello assicurativo, al fine di evitare gravose conseguenze derivanti da azioni giudiziarie, fatti salvi comunque i casi di dolo o colpa grave (responsabilita' penale dove e' sempre il soggetto a rispondere in prima persona e mai la compagnia assicuratrice). Dopo una rassegna delle misure adottate da altri Paesi, in merito alla tutelabilita' della colpa professionale ed alla valutazione della sua risarcibilita', si rende legittima l' aspirazione professionale di ottenere una migliore organizzazione degli ospedali rivisitando comunque il rapporto medico-paziente.
art. 2236 c.c. art. 42 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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