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Documento


209047
IDG941201378
94.12.01378 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a Cass. sez. I civ. 29 maggio 1992, n. 2387
Foro amm., vol. amb000, an. 69 (1993), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1476
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D24152
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha escluso l' esistenza dell' obbligo di corrispondere la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il produttore di materie prime secondarie, che comunque sono definite come rifiuti speciali. Nella sua breve nota, l' A. richiama la normativa sulle materie prime secondarie, alla luce della piu' recente giurisprudenza.
art. 2 d.l. 9 settembre 1988, n. 397 l. 9 novembre 1988, n. 475
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