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209084
IDG941501415
94.15.01415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lariccia Sergio
Dopo Corte cost. 421/93 e' urgente la riforma del sistema matrimonial
Nota a C. Cost. 1 dicembre 1993, n. 421
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 22-28
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D94614; D94200
La sentenza in esame dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1 l. 810/1929 nella parte in cui da' esecuzione all' art. 34 comma 4 del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano dell' 11 febbraio 1929, in riferimento all' art. 7 comma 1 Cost. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha espresso il proprio avviso anche sul problema se, a seguito dell' Accordo Italia-Santa Sede del 1984, sia stato confermato o abrogato il sistema della esclusivita' della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale previsto nel Concordato Lateranense del 1929. L' A., esaminata la sentenza della Corte Costituzionale e richiamata la sentenza n. 1824/1993 della Cassazione a sezioni unite, secondo la quale la suddetta riserva di giurisdizione non esiste piu', afferma che, qualunque tesi sostenga la Corte Costituzionale, la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale e' venuta meno. Dopo questa pronuncia della Corte Costituzionale, aggiunge l' A., e' fondato il timore che il principio di laicita' dello Stato possa subire nuovamente lesione per effetto di successive interpretazioni che, come quella accolta nella sentenza in epigrafe, si propongano di garantire inaccettabili istanze confessionali in contrasto con le esigenze di sovranita' dello Stato e con le disposizioni legislative approvate in sede di riforma concordataria. E' necessario ed urgente un intervento legislativo che garantisca i principi di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e di indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose nei rispettivi ordini.
art. 7 Cost. art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810 l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 34 Conc. art. 8 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense)



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