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| IDG941501416 | |
| 94.15.01416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone C.M.
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| Osservazione a Cass. sez. un. civ. 5 novembre 1993, n. 10942
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 61-63
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9868; D969; D14252; D9690; D02322
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| Con la sentenza in esame le sezioni unite estendono ai Consigli degli
Ordini degli avvocati la legittimazione a ricorrere in Cassazione
avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense incidenti sui
provvedimenti disciplinari adottati da quei Consigli. La sentenza
affronta poi il problema dell'individuazione del termine di
proposizione dell' impugnazione da parte dei Consigli degli Ordini
degli avvocati. Con la seconda massima, afferma l' A., la corte
prospetta una esauriente e coerente interpretazione degli artt. 1 e 2
l. 1815/1939, in contrasto con la ricostruzione posta a base della
decisione del Consiglio nazionale forense annullata. La sentenza
afferma che non e' consentito l' uso, nella determinazione di
associazione fra esercenti la professione forense, della dizione
"studio legale fondato nel 1900 dal professore avvocato Francesco
Carnelutti". Secondo la Corte "l' uso del nome del fondatore deceduto
nella denominazione dell' associazione assumerebbe il ruolo di
pubblicita' persuasiva o di un segno distintivo, senza alcuna
giustificazione".
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| art. 111 Cost.
art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1815
art. 2 l. 23 novembre 1939, n. 1815
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