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209085
IDG941501416
94.15.01416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone C.M.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 5 novembre 1993, n. 10942
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 61-63
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9868; D969; D14252; D9690; D02322
Con la sentenza in esame le sezioni unite estendono ai Consigli degli Ordini degli avvocati la legittimazione a ricorrere in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense incidenti sui provvedimenti disciplinari adottati da quei Consigli. La sentenza affronta poi il problema dell'individuazione del termine di proposizione dell' impugnazione da parte dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Con la seconda massima, afferma l' A., la corte prospetta una esauriente e coerente interpretazione degli artt. 1 e 2 l. 1815/1939, in contrasto con la ricostruzione posta a base della decisione del Consiglio nazionale forense annullata. La sentenza afferma che non e' consentito l' uso, nella determinazione di associazione fra esercenti la professione forense, della dizione "studio legale fondato nel 1900 dal professore avvocato Francesco Carnelutti". Secondo la Corte "l' uso del nome del fondatore deceduto nella denominazione dell' associazione assumerebbe il ruolo di pubblicita' persuasiva o di un segno distintivo, senza alcuna giustificazione".
art. 111 Cost. art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1815 art. 2 l. 23 novembre 1939, n. 1815



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