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| IDG941501417 | |
| 94.15.01417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bellantuono D.
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| Osservazione a Cass. sez. III civ. 2 agosto 1993, n. 8525
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 76-77
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91611
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| La sentenza annotata riguarda due questioni: la rinuncia alla
prelazione da parte del colono insediato e l' esercizio della
prelazione con riferimento alla parte del fondo in vendita che aveva
conservato la destinazione agricola, mentre l' altra parte aveva
acquistato la destinazione edilizia. La prima questione e' stata
risolta affermando che vanno notificati all' avente diritto la
proposta di alienazione ed il preliminare di vendita, pur
sottolineando che l' avvenuta notificazione puo' essere ricavata
"anche" dal consenso alla alienazione prestato dal colono, purche' in
tale consenso siano contenuti il norme dell' acquirente, il prezzo
della vendita ed altre eventuali condizioni dell' acquisto. Secondo
l' A. la specificazione circa il consenso alla alienazione appare
pleonastica, ove si accerti il principio che all' avente diritto
vanno notificati la proposta di alienazione e preliminare di vendita,
per cui in mancanza di tale notificazione non va neppure indagata la
modalita' di rinunzia alla prelazione, dovendo la rinunzia essere
necessariamente preceduta dall' anzidetta notificazione.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
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