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209086
IDG941501417
94.15.01417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono D.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 2 agosto 1993, n. 8525
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 76-77
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611
La sentenza annotata riguarda due questioni: la rinuncia alla prelazione da parte del colono insediato e l' esercizio della prelazione con riferimento alla parte del fondo in vendita che aveva conservato la destinazione agricola, mentre l' altra parte aveva acquistato la destinazione edilizia. La prima questione e' stata risolta affermando che vanno notificati all' avente diritto la proposta di alienazione ed il preliminare di vendita, pur sottolineando che l' avvenuta notificazione puo' essere ricavata "anche" dal consenso alla alienazione prestato dal colono, purche' in tale consenso siano contenuti il norme dell' acquirente, il prezzo della vendita ed altre eventuali condizioni dell' acquisto. Secondo l' A. la specificazione circa il consenso alla alienazione appare pleonastica, ove si accerti il principio che all' avente diritto vanno notificati la proposta di alienazione e preliminare di vendita, per cui in mancanza di tale notificazione non va neppure indagata la modalita' di rinunzia alla prelazione, dovendo la rinunzia essere necessariamente preceduta dall' anzidetta notificazione.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590



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