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| IDG941501419 | |
| 94.15.01419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Piombo Domenico
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| Sull' obbligo del conduttore di immobile urbano al rimborso delle
spese condominiali: problemi di diritto transitorio e prescrizione
del credito del locatore
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| Osservazione a Cass. sez. III civ. 22 maggio 1993, n. 5795
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 109-111
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| La sentenza annotata affronta due questioni: quella della disciplina
applicabile ai contratti in corso all' entrata in vigore della l.
392/1978 per quanto riguarda il pagamento degli oneri accessori;
quella del termine di prescrizione del diritto del locatore al
rimborso degli oneri accessori di cui all' art. 9 l. 392/1978.
Relativamente al primo punto, la sentenza afferma che la disciplina
dell' art. 9 cit., e quindi il trasferimento degli oneri accessori a
carico del conduttore, si applica anche nel caso in cui prima dell'
entrata in vigore della l. 392/1978 tali oneri fossero a carico del
locatore, nulla prevedendo il contratto al riguardo nel caso di
specie. Quanto al termine di prescrizione del diritto del locatore al
rimborso degli oneri accessori, questo e' di 2 anni, ai sensi dell'
art. 6 l. 841/1973. L' A. approfondisce le due questioni con
particolare riferimento al contrasto interpretativo emerso sulla
sorte delle pattuizioni anteriori all' entrata in vigore della l.
392/1978 che addossavano al locatore gli oneri accessori della
locazione.
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| art. 6 l. 22 dicembre 1973, n. 841
art. 9 l. 27 luglio 1978, n. 392
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