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209088
IDG941501419
94.15.01419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piombo Domenico
Sull' obbligo del conduttore di immobile urbano al rimborso delle spese condominiali: problemi di diritto transitorio e prescrizione del credito del locatore
Osservazione a Cass. sez. III civ. 22 maggio 1993, n. 5795
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 109-111
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
La sentenza annotata affronta due questioni: quella della disciplina applicabile ai contratti in corso all' entrata in vigore della l. 392/1978 per quanto riguarda il pagamento degli oneri accessori; quella del termine di prescrizione del diritto del locatore al rimborso degli oneri accessori di cui all' art. 9 l. 392/1978. Relativamente al primo punto, la sentenza afferma che la disciplina dell' art. 9 cit., e quindi il trasferimento degli oneri accessori a carico del conduttore, si applica anche nel caso in cui prima dell' entrata in vigore della l. 392/1978 tali oneri fossero a carico del locatore, nulla prevedendo il contratto al riguardo nel caso di specie. Quanto al termine di prescrizione del diritto del locatore al rimborso degli oneri accessori, questo e' di 2 anni, ai sensi dell' art. 6 l. 841/1973. L' A. approfondisce le due questioni con particolare riferimento al contrasto interpretativo emerso sulla sorte delle pattuizioni anteriori all' entrata in vigore della l. 392/1978 che addossavano al locatore gli oneri accessori della locazione.
art. 6 l. 22 dicembre 1973, n. 841 art. 9 l. 27 luglio 1978, n. 392



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