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209092
IDG941501423
94.15.01423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gentile S.L.
Osservazione a Cass. sez. lav. 26 febbraio 1993, n. 2394
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 155-156
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7045
La sentenza esclude la spettanza dei trattamenti speciali di disoccupazione ex art. 2 l. 228/1984, in riferimento agli anni fino al primo semestre 1987, ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, nel caso in cui il licenziamento sia stato motivato da ragioni climatiche e non "per motivi economici", come prevede la legge. La sentenza riconosce l' avvenuto mutamento normativo favorevole ai frontalieri stagionali con decorrenza dal secondo semestre del 1987, ai sensi dell' art. 7 bis l. 160/1988. L' A. esamina la sentenza e approfondisce la questione anche alla luce della sentenza n. 2750/1992, con la quale la Cassazione aveva dato una soluzione opposta.
art. 2 l. 12 giugno 1984, n. 228 art. 7 bis l. 20 maggio 1988, n. 160 Cass. 6 marzo 1992, n. 2750



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