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209094
IDG941501425
94.15.01425 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nazzicone L.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 6 febbraio 1993, n. 1506
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 165-170
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203; D31401
L' osservazione riguarda le seguenti questioni risolte dalla sentenza in epigrafe: la conferma dell' orientamento secondo cui tra le differenti discipline previste nell' art. 12 della legge cambiaria e nell' art. 2384 c.c. deve prevalere quest' ultima, allorche' l' amministratore abbia assunto un' obbligazione cambiaria nonostante le limitazioni ai suoi poteri sancite nell' atto costitutivo e debitamente pubblicate, con la conseguente piena validita' ed efficacia dell' atto compiuto, salva la prova che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della societa'; l' esclusione, in base al sistema normativo, che sul terzo gravi l' onere di attivarsi, in quanto e' proprio al regime ordinario degli effetti della pubblicita' degli atti societari che la Direttiva CEE n. 68/151 ha inteso derogare; la lettere e la ratio dell' art. 2384 bis c.c. non lasciano dubbi sulla distribuzione dell' onere della prova in capo alla societa' in ordine sia alla estraneita' dell' atto all' oggetto sociale, sia alla mala fede del terzo, secondo i principi di cui all' art. 2967 c.c.
art. 12 comma 2 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 art. 2384 c.c. art. 2384 bis c.c.



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