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| IDG941501426 | |
| 94.15.01426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vacchiano Massimo
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| Leasing finanziario, risoluzione del contratto e fallimento dell'
utilizzatore: la sorte dei canoni percepiti dal concedente
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 7 gennaio 1993, n. 65
Cass. sez. I civ. 16 settembre 1992, n. 10570
App. Torino 2 giugno 1993
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 179-188
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30620; D313330
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| Le sezioni unite, afferma l' A., conformemente al piu' recente
indirizzo, hanno risolto la questione dell' applicabilita' al risolto
contratto di leasing della disciplina dettata dall' art. 1526 c.c.,
ovvero di quella stabilita dall' art. 1458 comma 1 c.c. Superata l'
unitaria configurazione normativa del contratto, viene affermato il
concetto che accanto al leasing finanziario tradizionale c.d. di
godimento sussiste una forma di leasing "traslativo", che ricorre
ogni volta che le parti pattuiscono la locazione di beni atti a
conservare alla scadenza un valore residuo eccedente il prezzo d'
esercizio dell' opzione d' acquisto. Nel primo caso l' effetto
retroattivo della risoluzione non si estende ai canoni gia'
corrisposti, che il concedente potra' trattenere; nel secondo caso
trova applicazione in via analogica la norma di cui all' art. 1526
c.c. e, conseguentemente, il concedente dovra' restituire i canoni
percepiti, salvo il diritto all' equo compenso. L' A. condivide la
sentenza e ne analizza i vari aspetti, valutandone la portata sul
piano dell' interpretazione del contratto. Viene esaminata anche la
sentenza n. 10570/1992 in epigrafe, che rappresenta la prima
pronuncia della Suprema Corte nella specifica materia della
revocazione fallimentare dei canoni pagati al "lessor": anziche'
prospettare un' articolata disciplina normativa a seconda del tipo di
leasing finanziario stipulato dal debitore poi fallito, viene ammessa
in ogni caso l' azione ai sensi dell' art. 67 comma 2 l. fall., in
considerazione della lesione che i pagamenti in questione
provocherebbero alla par condicio creditorum".
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| art. 67 comma 2 l. fall.
art. 1458 comma 1 c.c.
art. 1526 c.c.
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