Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


209095
IDG941501426
94.15.01426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vacchiano Massimo
Leasing finanziario, risoluzione del contratto e fallimento dell' utilizzatore: la sorte dei canoni percepiti dal concedente
Nota a Cass. sez. un. civ. 7 gennaio 1993, n. 65 Cass. sez. I civ. 16 settembre 1992, n. 10570 App. Torino 2 giugno 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 179-188
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D313330
Le sezioni unite, afferma l' A., conformemente al piu' recente indirizzo, hanno risolto la questione dell' applicabilita' al risolto contratto di leasing della disciplina dettata dall' art. 1526 c.c., ovvero di quella stabilita dall' art. 1458 comma 1 c.c. Superata l' unitaria configurazione normativa del contratto, viene affermato il concetto che accanto al leasing finanziario tradizionale c.d. di godimento sussiste una forma di leasing "traslativo", che ricorre ogni volta che le parti pattuiscono la locazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo eccedente il prezzo d' esercizio dell' opzione d' acquisto. Nel primo caso l' effetto retroattivo della risoluzione non si estende ai canoni gia' corrisposti, che il concedente potra' trattenere; nel secondo caso trova applicazione in via analogica la norma di cui all' art. 1526 c.c. e, conseguentemente, il concedente dovra' restituire i canoni percepiti, salvo il diritto all' equo compenso. L' A. condivide la sentenza e ne analizza i vari aspetti, valutandone la portata sul piano dell' interpretazione del contratto. Viene esaminata anche la sentenza n. 10570/1992 in epigrafe, che rappresenta la prima pronuncia della Suprema Corte nella specifica materia della revocazione fallimentare dei canoni pagati al "lessor": anziche' prospettare un' articolata disciplina normativa a seconda del tipo di leasing finanziario stipulato dal debitore poi fallito, viene ammessa in ogni caso l' azione ai sensi dell' art. 67 comma 2 l. fall., in considerazione della lesione che i pagamenti in questione provocherebbero alla par condicio creditorum".
art. 67 comma 2 l. fall. art. 1458 comma 1 c.c. art. 1526 c.c.



Ritorna al menu della banca dati