Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


209099
IDG941501430
94.15.01430 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gironi E.
Osservazione a Trib. Catania 7 settembre 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 47-49
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5206; D542; D614
Il Tribunale ha escluso il reato di detenzione illegale di armi e munizioni nel caso di "semplice consapevolezza della presenza delle cose in un luogo di cui si abbia la disponibilita' in comune con altri soggetti, non accompagnata dall' esistenza di un potere di fatto sulle medesime, tale da imporre a ciascuno la prescritta denuncia. La pronuncia segue la giurisprudenza univocamente orientata nel medesimo senso. Tuttavia, osserva l' A., l' omettere di denunciare la circostanza all' autorita' di polizia e' prevista come ipotesi contravvenzionale. La sentenza afferma altresi' che "non e' operabile la sintesi di indizi privi dei caratteri della certezza e dell' univocita', come tali non utilizzabili ai fini probatori". Esame anche di questo aspetto della sentenza attraverso un' ampia rassegna giurisprudenziale sulla ricorrente e incontroversa affermazione che la circostanza indiziante deve essere, ancor prima che grave e precisa, certa nella sua storicita', ovvero indubbiamente sussistente.
art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895 art. 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 art. 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 192 c.p.p.



Ritorna al menu della banca dati