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209110
IDG941501441
94.15.01441 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sciarretta F.
Osservazione a C. Cost. 3 dicembre 1993, n. 422 C. Cost. 30 luglio 1993, n. 358 C. Cost. 28 luglio 1993, n. 343
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 341-346
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18682; D0440
Con le decisioni in epigrafe, afferma l' A., la Corte Costituzionale prosegue nella sua opera di "adeguamento" dell' art. 8 comma 3 l. 772/1972. L' A. propone un' ampia rassegna di giurisprudenza e dottrina su varie questioni poste dalla l. 772/1972. In materia viene anche richiamato il disegno di legge "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", approvato dalla Camera il 29 settembre 1993 e che prevede, in particolare, la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l' ammissione al servizio civile, rifiuti di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. La condanna per questo reato comporta l' esonero dagli obblighi di leva.
art. 8 comma 3 l. 15 dicembre 1972, n. 772



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