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209114
IDG941501445
94.15.01445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone A.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 25 settembre 1993, n. 9720
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 434-436
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1213
L' art. 1 d.l.c.p.s. 1501/1947 ammette "la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi dell' opera quando il costo della stessa sia aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell' offerta. La successiva circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 663/1948 istitui' in ogni Provincia commissioni per la determinazione del costo dei materiali e dei trasporti e, successivamente, della mano d' opera. Il problema e' quello della individuazione, nell' ipotesi di successione nel tempo di due tabelle, dei prezzi (da considerare) correnti alla data dell' offerta. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale doveva essere applicata la tabella conosciuta in quel momento in quanto gia' pubblicata. Successivamente, la giurisprudenza ha assunto un nuovo orientamento, nel quale si colloca anche la sentenza in epigrafe, secondo il quale "l' unica tabella da assumere come base ai fini della revisione e' quella che riproduce i prezzi relativi al momento in cui l' offerta (ora l' aggiudicazione) e' stata effettuata, ancorche' successivamente compilata e pubblicata". L' A. esamina la questione alla luce della dottrina e della giurisprudenza sul tema.
art. 1 d.lg.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501 circ. Min. LL.PP. 28 febbraio 1948, n. 663



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