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| IDG941501445 | |
| 94.15.01445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone A.
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| Osservazione a Cass. sez. I civ. 25 settembre 1993, n. 9720
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 434-436
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1213
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| L' art. 1 d.l.c.p.s. 1501/1947 ammette "la facolta' di procedere alla
revisione dei prezzi dell' opera quando il costo della stessa sia
aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di
variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla
presentazione dell' offerta. La successiva circolare del Ministero
dei Lavori Pubblici n. 663/1948 istitui' in ogni Provincia
commissioni per la determinazione del costo dei materiali e dei
trasporti e, successivamente, della mano d' opera. Il problema e'
quello della individuazione, nell' ipotesi di successione nel tempo
di due tabelle, dei prezzi (da considerare) correnti alla data dell'
offerta. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale doveva essere
applicata la tabella conosciuta in quel momento in quanto gia'
pubblicata. Successivamente, la giurisprudenza ha assunto un nuovo
orientamento, nel quale si colloca anche la sentenza in epigrafe,
secondo il quale "l' unica tabella da assumere come base ai fini
della revisione e' quella che riproduce i prezzi relativi al momento
in cui l' offerta (ora l' aggiudicazione) e' stata effettuata,
ancorche' successivamente compilata e pubblicata". L' A. esamina la
questione alla luce della dottrina e della giurisprudenza sul tema.
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| art. 1 d.lg.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501
circ. Min. LL.PP. 28 febbraio 1948, n. 663
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