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209115
IDG941501446
94.15.01446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Impagnatiello Gianpaolo
Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare
Nota a Cass. sez. lav. 7 settembre 1993, n. 9393
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 439-449
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4205
Contro una sentenza notificata ed inappellabile per legge, il soccombente propone appello. Dieci mesi dopo, ma entro dieci mesi dalla pubblicazione della sentenza e prima che l' appello sia dichiarato inammissibile, lo stesso soccombente propone ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, dichiara il ricorso inammissibile perche' proposto oltre il termine breve decorrente, in assenza di notificazione della sentenza, dalla notificazione dell' atto in appello. Il cardine del ragionamento seguito dalla Cassazione sta nell' assunto secondo il quale la notificazione della sentenza, essendo volta ad assicurare la conoscenza legale della stessa, puo' essere surrogata, agli effetti della decorrenza del termine breve, dalla notificazione dell' impugnazione. L' A. sostiene che le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza a sostegno della tesi della decorrenza del termine breve dalla notifica dell' impugnazione inammissibile sono in sostanza prive di fondamento positivo. Deve ritenersi che, fatta eccezione per la particolare ipotesi di cui all' art. 326 comma 2 c.p.c., la proposizione dell' impugnazione non influisca in alcun modo sui termini per impugnare la sentenza. La conseguenza e' che, ove la sentenza non sia stata notificata, il termine e' quello annuale decorrente dalla pubblicazione.
art. 325 c.p.c. art. 326 c.p.c. art. 358 c.p.c.



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