| 209115 | |
| IDG941501446 | |
| 94.15.01446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Impagnatiello Gianpaolo
| |
| Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza
e decorrenza del termine breve per impugnare
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. lav. 7 settembre 1993, n. 9393
| |
| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 439-449
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D4205
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Contro una sentenza notificata ed inappellabile per legge, il
soccombente propone appello. Dieci mesi dopo, ma entro dieci mesi
dalla pubblicazione della sentenza e prima che l' appello sia
dichiarato inammissibile, lo stesso soccombente propone ricorso per
cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, dichiara
il ricorso inammissibile perche' proposto oltre il termine breve
decorrente, in assenza di notificazione della sentenza, dalla
notificazione dell' atto in appello. Il cardine del ragionamento
seguito dalla Cassazione sta nell' assunto secondo il quale la
notificazione della sentenza, essendo volta ad assicurare la
conoscenza legale della stessa, puo' essere surrogata, agli effetti
della decorrenza del termine breve, dalla notificazione dell'
impugnazione. L' A. sostiene che le argomentazioni addotte dalla
giurisprudenza a sostegno della tesi della decorrenza del termine
breve dalla notifica dell' impugnazione inammissibile sono in
sostanza prive di fondamento positivo. Deve ritenersi che, fatta
eccezione per la particolare ipotesi di cui all' art. 326 comma 2
c.p.c., la proposizione dell' impugnazione non influisca in alcun
modo sui termini per impugnare la sentenza. La conseguenza e' che,
ove la sentenza non sia stata notificata, il termine e' quello
annuale decorrente dalla pubblicazione.
| |
| art. 325 c.p.c.
art. 326 c.p.c.
art. 358 c.p.c.
| |
| | |