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209117
IDG941501448
94.15.01448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Formica Paolo
Dal registro delle ditte al registro delle imprese: un piccolo passo lungo cinquant' anni
Nota a Cass. sez. I civ. 10 luglio 1993, n. 7601
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 483-490
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31120; D31122; D31110
Delineato il regime giuridico a protezione del marchio e quello a tutela della ditta, l' A. ritiene inappuntabile la sentenza in epigrafe, secondo la cui massima "la societa' commerciale che abbia fatto uso di una denominazione sociale senza provvedere all' iscrizione della stessa nel registro delle imprese e' tenuta a modificarla indipendentemente dall' eventuale preuso quando altra societa' abbia iscritto nel detto registro una ditta identica o anche confondibile". Qualche perplessita', tuttavia, emerge con particolare riferimento alla totale assenza di una qualsiasi tutela del preuso della ditta non iscritta nel registro della cancelleria del Tribunale. L' A. avverte che la nota e' stata scritta prima che fosse pubblicata la legge istitutiva del registro delle imprese. Vengono proposte, quindi, le valutazioni della sentenza tenendo conto del quadro normativo cui hanno fatto riferimento i giudici di legittimita' (quadro che probabilmente, ex art. 8 l. 580/1993, rimarra' invariato per tre anni) e, successivamente, le "prime impressioni" sulle novita' (vere o presunte) introdotte dall' istituzione del registro delle imprese.
art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580 art. 2564 c.c.



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