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209120
IDG941501451
94.15.01451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oriani Renato
Rapporti tra giudice italiano e giudice ecclesiastico nelle cause matrimoniali: e' ammissibile il regolamento di giurisdizione?
Nota a Cass. sez. un. civ. 13 febbraio 1993, n. 1824
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 537-552
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4024; D94615
(Sommario: - Premessa. - Regolamento di giurisdizione e questioni di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. - Il rapporto giudice italiano-giudice ecclesiastico nelle cause matrimoniali e' riportabile non al rapporto giudice ordinario-giudice speciale, ne' nella categoria della improponibilita' assoluta della domanda, ma al rapporto giudice italiano-giudice straniero, secondo la sentenza della Cassazione n. 1824/1993. - Impostazione dell' indagine. Combinato disposto degli artt. 2, 3, 4 c.p.c. - Significato dell' art. 37 comma 2 c.p.c. - Le novita' introdotte dalle Convenzioni internazionali: Convenzione di New York 10 giugno 1958 e Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968. - E' configurabile difetto di giurisdizione, ai sensi dell' art. 37 c.p.c., anche nei confronti del convenuto cittadino italiano. - Il rapporto giudice italiano-giudice ecclesiastico nelle cause matrimoniali integra questioni di giurisdizione. - Conclusioni e corollari applicativi. - Ulteriori prospettive di indagine)
l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 37 c.p.c. art. 41 c.p.c. art. 8 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense)



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