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209123
IDG941501454
94.15.01454 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellocchi P.
Osservazione a ord. Trib. Torino 11 gennaio 1994 decr. Pret. Vicenza 12 ottobre 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 593-594
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71131; D51006
L' ordinanza del Tribunale di Torino solleva, in riferimento a vari parametri costituzionali, la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 28 l. 300/1970 e dell' art. 271 c.p. nella parte in cui precludono il diritto alla difesa di gruppi sindacali organizzati con connotazioni non nazionali. Il decreto del Pretore di Vicenza afferma il difetto di legittimazione attiva ai sensi dell' art. 28 l. 300/1970 del sindacato che, secondo una diffusione territoriale a base regionale, non puo' definirsi nazionale, in quanto "incapace di sviluppare quell' ottica solidaristica ed unitaria che dovrebbe improntare l' azione di qualsiasi associazione sindacale definibile nazionale". L' A. prende occasione da questa decisione per un' analisi della collocazione giuridica delle associazioni sindacali vicine alla Lega, di cui condividono l' ispirazione regionalistica.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 271 c.p.



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