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209124
IDG941501455
94.15.01455 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiandaca G.
Osservazione a ord. Trib. Torino 11 gennaio 1994 decr. Pret. Vicenza 12 ottobre 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 594-596
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71131; D51006
L' ordinanza del Tribunale di Torino solleva, in riferimento a vari parametri costituzionali, la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 28 l. 300/1970 e dell' art. 271 c.p. nella parte in cui precludono il diritto alla difesa di gruppi sindacali organizzati con connotazioni non nazionali. Il decreto del Pretore di Vicenza afferma il difetto di legittimazione attiva ai sensi dell' art. 28 l. 300/1970 del sindacato che, secondo una diffusione territoriale a base regionale, non puo' definirsi nazionale, in quanto "incapace di sviluppare quell' ottica solidaristica ed unitaria che dovrebbe improntare l' azione di qualsiasi associazione sindacale definibile nazionale". L' A. incentra le osservazioni sulla questione di costituzionalita' dell' art. 271 c.p. sollevata dall' ordinanza in epigrafe. La questione viene esaminata tenendo conto della sentenza costituzionale n. 87/1966, che ha dichiarato l' incostituzionalita' dell' art. 272 comma 2 c.p.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 271 c.p. art. 272 comma 2 c.p.



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