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| IDG941501465 | |
| 94.15.01465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cottino Gastone
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| Noterelle in tema di diritto di opzione e di invalidita' delle
delibere assembleari: con una breve appendice sulla disciplina dei
bilanci tra il vecchio ed il nuovo regime
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| Nota a Cass. sez. I civ. 23 marzo 1993, n. 3458
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 1A, pag. 9-14
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312202; D312207; D312208
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| La Cassazione conferma il proprio orientamento interpretativo,
afferma l' A., del combinato disposto degli artt. 2377 e 2379 c.c.
sia affermando che la seconda norma, con cui si sancisce la nullita'
delle deliberazioni il cui oggetto sia illecito o impossibile,
contiene una disciplina residuale rispetto alla prima, sicche' l'
annullabilita' delle delibere assembleari costituirebbe la regola e
la loro nullita' l' eccezione; sia ribadendo l' ulteriore limitazione
alla sfera di applicazione della nullita' secondo la quale a
configurare l' illiceita' dell' oggetto non basterebbe la violazione
di una "qualsiasi" norma imperativa. Il contenuto della delibera
dovrebbe porsi in contrasto con interessi generali sanzionati, come
ad esempio ordine pubblico e buon costume, da norme inderogabili.
Dalla soluzione sul tema dell' invalidita' la Cassazione fa
discendere il corollario che una delibera assembleare con cui si
revochi (nella fattispecie implicitamente) un aumento di capitale
gia' deliberato, vanificando l' insorto diritto di opzione dei soci,
sarebbe annullabile e non nulla. L' A. esamina il percorso
dimostrativo della sentenza, che ritiene poco chiaro ne' convincente.
Vengono esaminate anche alcune questioni in tema di bilancio decise
dalla Cassazione, per quanto riguarda il principio di chiarezza,
tenendo conto della nuova normativa di cui al d.lg. 127/1991.
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| d.lg. 9 aprile 1991, 127
art. 2377 c.c.
art. 2379 c.c.
art. 2423 c.c.
art. 2429 bis c.c.
art. 2432 c.c.
art. 2441 c.c.
art. 2447 c.c.
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