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209136
IDG941501467
94.15.01467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carusi Donato
Diminuzione della capacita' di reddito, danno biologico ed equita'
Nota a Cass. sez. III civ. 18 febbraio 1993, n. 2008
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 1A, pag. 43-48
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D30703; D40720
La prima massima della sentenza afferma che "la qualifica di pensionato del danneggiato nell' integrita' fisica non esclude la ricorrenza di un risarcibile danno patrimoniale da perdita di capacita' lavorativa". La seconda massima afferma che "nella liquidazione del danno biologico il giudice di merito, pur avvalendosi di criteri equitativi, ha l' obbligo di motivare descrivendo la lesione dell' organismo accertata, la sua concreta specificazione nel quadro della estrinsecazione delle funzioni vitali del soggetto danneggiato, e dando conto dei parametri muovendo dai quali procede alla personalizzazione del risarcimento". L' A. approfondisce l' esame delle problematiche connesse ai riflessi della sentenza sulla teoria del danno biologico, con particolare riferimento alla valutazione del danno.
art. 2056 c.c. art. 2058 c.c. art. 132 n. 4 c.p.c.



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